Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 2 — Pensione di vecchiaia

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((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di eta', dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione)). Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:

  • a)all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
  • b)all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
  • c)all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 10 novembre 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1008/1988

    Ha colpito questo articolo
    3 novembre 1988

    Nel sistema della previdenza forense - riformato dalla legge n. 576 del 1980 e dalla legge n. 175 del 1983 - il criterio di corrispettività della pensione ai contributi personali versati non esclude ma concorre con il principio solidaristico; per cui l'applicazione di esso limitata a taluni soggetti (avvocati ultrasettantenni) con esclusione di coloro (avvocati infrasettantenni) che proseguono l'attività nel quinquennio successivo alla maturazione del diritto a pensione, determina una irrazionale disparità di trattamento con lesione dell'art. 3 Cost.. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, l'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere. - O. n. 669/1988.

    Art. 2 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale. Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività , derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013 ).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 134 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 362/1997

    Questione infondata
    28 novembre 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), <<nella parte in cui prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianità, da un lato, la revoca di quest'ultima pensione, e, dall'altro, l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo>>, in quanto - premesso che <<la pensione di anzianità non e un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia>>, ma costituisce <<una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva>> (sentenza n. 194/1991); e, considerato, con riferimento all'art. 3 della legge n. 576 del 1980, che <<l'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una condizione strettamente inerente alla 'ratiò di questa forma di pensione (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale consegue ad una libera scelta dell'interessato>> - non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio finanziario della gestione, ha ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa altresì in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo. - V. S. n. 1008/1988, nella quale la Corte ha, tra l'altro, rilevato che <<nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980, il principio solidaristico non esclude, ma concorre col principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art2 · fonte su Normattiva