Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi 'a quibus' del più favorevole 'jus superveniens' che ha previsto il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione dell'art. 25 Cost. - Carenza di motivazione in ordine alla manifesta infondatezza della questione, anche con riferimento alla denunciata incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento». L'ordinanza di rimessione non contiene, infatti, argomentazione in ordine alla affermata non manifesta infondatezza della questione medesima in relazione al parametro evocato.
Riguarda ancheart. 1 legge 133/1999
Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi 'a quibus' del più favorevole 'jus superveniens' che ha previsto il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, per ingiustificata disparità di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate al termine di prescrizione decennale) - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili diversi da quelli già esaminati - Irrilevanza del successivo intervento del legislatore, che ha stabilito un termine decadenziale di quarantotto mesi - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi, mentre il diritto al rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta, disciplinato dal primo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, è invece sottoposto al più ampio termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Questioni analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo della non omogeneità delle posizioni poste a raffronto dal rimettente e non vengono prospettati profili diversi da quelli già presi in esame o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento, mentre la circostanza che il legislatore ha successivamente e gradatamente introdotto per i rimborsi delle imposte corrisposte mediante assoggettamento a ritenuta diretta ovvero mediante versamento diretto, un unico termine decadenziale di quarantotto mesi è effetto di una sua scelta discrezionale diretta a unificare i termini per esercitare il diritto al rimborso, che non elimina la riscontrata non omogeneità delle situazioni comparate dal rimettente. - Sulla non omogeneità delle situazioni disciplinate dagli artt. 37 e 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v., citate, ordinanze nn. 305/1985, 545/1987 e 430/2000.
Riguarda ancheart. 1 legge 133/1999
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Decorrenza dalla data del versamento dell’imposta - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, concernente i termini decadenziali previsti per la restituzione di somme corrisposte in più del dovuto all'erario. Infatti i laconici e generici riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e la mancanza di indicazioni in ordine alla eventuale incidenza delle norme che hanno elevato a quarantotto mesi il termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata, non consentono di valutare la rilevanza della questione.
Riguarda ancheart. 1 legge 133/1999art. 34 legge 388/2000
Riscossione delle imposte - Ripetizione di indebito - Istanza di rimborso di ritenute alla fonte - Termine decadenziale - Decorrenza dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'amministrazione e tra i contribuenti, con lesione del diritto di azione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato nella parte in cui pone un termine decadenziale al potere di richiedere il rimborso di illegittime ritenute alla fonte e ne sancisce la decorrenza del termine breve dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta. Va infatti riaffermata l'eterogeneita' della fattispecie in esame sia rispetto a quella di cui al precedente art. 37, stesso decreto, sull'istanza di rimborso delle ritenute dirette - avendo i meccanismi di riscossione dai quali le procedure traggono origine una spiccata autonomia e caratteristiche del tutto particolari - sia rispetto alla disciplina di cui agli artt. 43, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, d.P.R. n. 633 del 1972, sulle procedure di accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione, le quali rispondono ad esigenze affatto diverse. Va altresi' ribadito che il diritto di difesa non risulta menomato, stante la gia' affermata congruita' del termine in armonia col sistema tributario e che il principio della capacita' contributiva non puo' riferirsi alla materia del processo tributario, poiche' attiene alla garanzia sostanziale della progressivita' dell'imposta alla capacita' del contribuente. - v. le ordinanze nn. 305/1985, 545/1987, 145/1990, 871/1988 e 322/1992. V. anche, sul diritto di difesa, la sentenza n. 494/1991 e l'ord. 5/1996 e cfr. sul principio della capacita' contributiva, la sentenza n. 18/2000 e l'ordinanza n. 322/1992. A.M.M.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RIMBORSO DELL'I.R.PE.F. - PRECLUSIONE IN MANCANZA DI PREVIA ISTANZA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, essendo consentito al legislatore di determinare, in relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalita' di esercizio del diritto di difesa, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che prevede a pena di decadenza dalla proponibilita' dell'azione giudiziaria, l'onere di presentare l'istanza di rimborso alla competente autorita' amministrativa - si pone in armonia col sistema tributario senza menomare il diritto di difesa. - S. n. 494/1991; v., altresi', S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995. red.: G. Leo
sentenza 5/1996massima n. 22027 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTA GRAVANTE SU EMOLUMENTI E INDENNITA' DI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE O ENTI PUBBLICI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - SOMME TRATTENUTE DAL FISCO OLTRE IL DOVUTO - DIRITTO AL RIMBORSO - CONTESTATA APPLICABILITA' DEL TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DI CUI ALL'ART. 38, D.P.R. N. 602 DEL 1973 - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI, PER I QUALI TALE DIRITTO E' PRESCRIVIBILE IN DIECI ANNI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Secondo la giurisprudenza di legittimita' e tributaria, la nuova normativa sulla tassazione dell'indennita' di fine rapporto, di cui alla l. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a tutti i giudizi pendenti, senza che sia a cio' di ostacolo l'eventuale decadenza, per inosservanza (nella richiesta di rimborso delle somme corrisposte al fisco oltre il dovuto) del termine di diciotto mesi di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/73, ove si tratti di indennita' percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali, percio', devono essere riliquidate secondo i recenti criteri (piu' favorevoli per il contribuente) di calcolo dell'imposta. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo'). - V., nello stesso senso, O. n. 145/90. red.: A.M.M. rev.: S.P.
sentenza 75/1994massima n. 20631 TRIBUTI IN GENERE - PROCEDIMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ISTANZA DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DECORRENTI DALLA DATA DI VERSAMENTO - RITENUTA INCONGRUITA' DEL TERMINE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e quindi manifestamente infondata. - S. n. 494/1991 e O. n. 545/1987.
TRIBUTI IN GENERE - PROCEDIMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ISTANZA DI RIMBORSO DI IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DECORRENTE DALLA DATA DEL VERSAMENTO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', IN CASO DI INUTILE DECORSO, DI RIPETERE QUANTO INDEBITAMENTE VERSATO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON PERTINENZA DI TALE PRINCIPIO ALLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Il principio della capacita' contributiva, riguardando l'idoneita' del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalita' dell'imposta stessa alla capacita' del contribuente, e non puo' quindi riferirsi alla materia del processo tributario quale quella disciplinata dall'impugnato art. 38 d.P.R. n. 602/1973 prevedente i termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte erroneamente versate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602 sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.). - In senso conforme v. ord. n. 108/1990.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ISTANZA DI RIMBORSO DI INDEBITO - TERMINE: 18 MESI DALLA DATA DEL VERSAMENTO ANZICHE' DAL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI - LAMENTATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' irrilevante, ai fini della decisione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 53, 24 e 113, e 3 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (concernente la riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui, in caso di imposta, o di parte di imposta, indebitamente pagata, "fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data del versamento, anche quando i presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente". Nel caso di specie, infatti, avendo il contribuente corrisposto con erroneo riferimento alla dichiarazione per il 1980 un'imposta per plusvalenza per la vendita di un appartamento effettuata nel 1979, i presupposti di legge per il rimborso non si sono verificati successivamente alla scadenza del termine di cui all'indicato art. 38, ma sono coevi al pagamento, cosicche', potendo la restituzione essere richiesta immediatamente, e' circostanza di mero fatto, e percio' irrilevante, la cognizione del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito dell'accertamento tributario, successivamente avvenuto riguardo ai redditi del 1979. La eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice rimettente, e' pertanto ininfluente nel processo di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in parte qua.)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO (NELLA SPECIE I.R.PE.F.) RIMBORSO DI VERSAMENTI NON DOVUTI - CONDIZIONI - OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA ENTRO IL TERMINE DI DICIOTTO MESI DALLA DATA IN CUI LA RITENUTA E' STATA OPERATA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come piu' volte affermato dalla Corte, al legislatore e' consentito di determinare, in relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalita' di esercizio del diritto di difesa, che non e' menomato dal sistema pevisto dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte pagate con "versamento diretto" (nella specie per I.R.PE.F. su indennita' di fine rapporto), stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso. - Nello stesso senso, su identica questione: O. nn. 305/1985, 545/1987; - Sulle diverse possibili modalita' di esercizio del diritto di difesa: S. n. 543/1989.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTE INDEBITAMENTE VERSATE - ISTANZA DI RIMBORSO - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI - DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVISTA (PRESCRIZIONE DECENNALE) PER IL RIMBORSO DI IMPOSTE PAGATE PER RITENUTA DIRETTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Questione manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio a quo. (Dandosi atto, peraltro, che analoghe questioni, gia' sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo che le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 setembre 1973, n. 602 non possono essere ritenute omogenee). - O. 305/1985 e 545/1987.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - RITENUTE EFFETTUATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - RIMBORSO DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - TERMINE DI DECADENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine di decadenza di diciotto mesi per ricorrere all'Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente si applica sia nell'ipotesi di errore imputabile al sostituto d'imposta, che in quella di errore dovuto al contribuente che effettui il versamento diretto (art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973), mentre il piu` ampio termine di prescrizione decennale di cui all'art. 37, d.P.R. cit.,si applica solo per le ritenute dirette, e, cioe`, quelle operate dalle amministrazioni pubbliche; situazione questa che, in quanto non omogenea alla prima, ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalita`, regolare diversamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37 e 38, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento, ai fini del rimborso, del sostituto d'imposta rispetto al contribuente che effettui versamento diretto). - cfr. O. n. 305/1985.
Riguarda ancheart. 37 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI - ERRORE MATERIALE, DUPLICAZIONE ED INESISTENZA TOTALE O PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - RICHIESTE DI RIMBORSO PRESSO L'INTENDENTE DI FINANZA - TERMINI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38. - cst art. 3.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che le due norme, nei confronti dei contribuenti che si trovano nella stessa posizione, concedono, per ricorrere alla Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente per errore materiale, duplicazione ed altra causa, rispettivamente, l'art. 37 il termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. quando l'errore e' dovuto al contribuente stesso, e l'art. 38 per ottenere lo stesso rimborso, in presenza delle stesse situazioni di cui all'art. 37, il ben piu' ridotto termine di decadenza di 18 mesi, quando l'errore e' imputabile al sostituto d'imposta.
Riguarda ancheart. 37 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI - ERRORE MATERIALE, DUPLICAZIONE ED INESISTENZA TOTALE O PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - RICHIESTE DI RIMBORSO ALL'INTENDENZA DI FINANZA - TERMINI PREVISTI - DISPARITA' - INSUFFICIENZA DEI TERMINI DI RAFFRONTO NELLA FORMULAZIONE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. - cst artt. 3 e 113.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 d.P.R., n. 602 del 1973, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede un termine di decorrenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso del tributo versato per errore materiale, termine, questo, piu' ridotto di quello di dieci anni previsto nell'art. 38 stesso d.P.R. per ricorrere alla Intendenza di Finanza, in quanto, nell'ordinanza di rinvio, mentre non e' data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identita' e di omogeneita', perche' il disposto della norma e' inteso a finalita' restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".