Art. 38

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Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo ((del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)), l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

Testo vigente dal 20 gennaio 1977 al 30 aprile 1989 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art38 · fonte su Normattiva