Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ORD. N. 331/89. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE VIA ETERE DI DEBOLE POTENZA E FUNZIONANTI IN AMBITO LOCALE - LIBERA INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - POSSIBILITA' ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 29.3.1973, N. 156, ARTT. 195 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 183, COME MODIFICATI DALL'ART. 45, L. 14.4.1975, N. 103. - COST., ARTT. 3, 21, 41, 43.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., per essere state gia' dichiarate non fondate con prcedenti decisioni, nonche' in riferimento all'art. 43 Cost., essendo valide al riguardo le argomentazioni poste a base di pendente declaratoria di illegittimita' costituzionale concernente le medesime norme impegnate dal giudice "a quo" le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - denunziati nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere, costituiti da apparecchi rice- trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale. - cfr S. n. 237/1984, 1030/1988; O. nn. 13/1989, 35/1987.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
ORD. N. 394/89. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - A) PUNIBILITA' B) CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE - MANCATA ESTENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 29.3.1973, N. 156, ARTT. 183 E 195 NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 45, L. 14.4.1975, N. 103, 334; D.L. 6.12.1984, N. 807. CONVERTITO CON MODIFICAZ. IN L. 4.2.1985, N. 10, ART. 4, COMMA 3 BIS. - COST., ART. 3.
Questioni gia' dichiarate rispettivamente non fondata, manifestamente infondata e non fondata. - v. S. n. 237/1984, O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35, 166/1987, 282, 1025/1988, 13/1988, S. n. 1030/1988.
Riguarda ancheart. 4 legge 10/1985art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - PERSISTENZA DELLE RAGIONI CHE LA GIUSTIFICANO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693. - COST., ART. 21
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale liberta' di manifestazione del pensiero; essa puo' essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiche' l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si e' trasformato in realta' e poiche', d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non puo' in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 195 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - CONFRONTO CON IL REGIME COSTITUZIONALE DELL'ISTRUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ARTT. 9, 33, 34
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE. Per contestare la legittimita' della riserva allo Stato dell'informazione televisiva su scala nazionale non puo' essere invocato il regime costituzionale del settore dell'istruzione, nel quale e' esplicitamente negato qualsiasi monopolio statale: le disposizioni cosi` assunte a parametro infatti non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attivita' radiotelevisiva e percio' il loro richiamo non costituisce una censura di illegittimita' costituzionale, bensi` una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, questa argomentazione e' inidonea a sorreggere la tesi del giudice a quo, perche' omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale della liberta' di istituire scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha carattere di capillarita', suggestivita' ed estrema capacita' di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica da rendere improponibile il paragone proposto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento agli artt.9, 33 e 34 Cost.). - cfr. S. nn. 59/1960, 148/1981
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - INVOCATA ESCLUSIONE DALLA RISERVA DELLE TRASMISSIONI DI SPETTACOLO, SVAGO E INTRATTENIMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ART. 41, PRIMO COMMA
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFORMAZIONE. L'attivita' di trasmissione televisiva non puo' distinguersi in ragione del suo contenuto, sostenendosi che quella concernente programmi di puro spettacolo, di svago e intrattenimento esorbiterebbe dai confini dell'informazione in senso tecnico, e dunque dalla sfera di garanzia dell'art. 21 Cost., per ricadere in una mera attivita' imprenditoriale tutelata dall'art. 41, primo comma, Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, cosi` da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione. Di conseguenza, e' da respingere la censura di illegittimita' costituzionale della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive di spettacolo e svago diffuse in ambito nazionale per violazione della garanzia del diritto di impresa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).
Riguarda ancheart. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 45 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - ORIGINARIA ILLICEITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - D.L. N. 807 DEL 1984, CONVERTITO IN LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON INNOVA AL PRINCIPIO DELLA RISERVA - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA D'IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. Le uniche norme della legge n. 10 del 1985 che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis - non hanno fatto venire meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva, sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto. Di conseguenza, non puo' essere pronunziata la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione concernente la riserva allo Stato delle trasmissioni televisive in ambito nazionale, disciplinata da numerose disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI PONTI RADIO - SOGGEZIONE A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 15, 21, 41 E 43 COST. - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183, 190, 191, 213, 214, 218, 322 - COST., ARTT. 3, 15, 21, 41, 43
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui e' necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la liberta' di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalita' non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti e' percio' costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della liberta' di iniziativa economica privata.
Riguarda ancheart. 213 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 191 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 218 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 190 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 322 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 214 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.e altri 1
APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 15 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 1, 183, 195, 334, I PRIMI TRE NEL TESTO SOSTITUITO CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - COST., ARTT. 15, 35, 41
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 409 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 403 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
La disciplina dell'uso di impianti radioelettrici di debole potenza, non reca lesione ai principi costituzionali che si assumono violati: in particolare non all'art. 41 Cost., stante la gia` affermata liceita`, anzi doverosita`, dell'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione; non all'art. 76 Cost., in quanto non e` configurabile eccesso di delega relativamente a una norma (qual e` l'impugnato art. 195 del d.P.R. n. 156/1973), che sia stata successivamente sostituita da una disposizione di legge (n. 103/1975); non all'art. 25 Cost., in quanto l'ambito di applicabilita` della disposizione penale ben puo` essere delimitato da fonti dotate di forza cogente idonea a cio` (quale, nella specie, la sentenza costituzionale n. 202/1976); ne`, infine, all'art. 3 Cost. in quanto la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la citata sentenza della Corte, relativamente agli impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, non puo` essere assunta come metro di legittimita` della regola generale che richiede la concessione o autorizzazione governativa per l'esercizio di impianti di telecomunicazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost.). - S. nn. 237/1984; 202/1976; O. nn. 23/1986, 77/1986, 294/1985; 91/1986.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO - SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME DEGLI IMPIANTI DI RADIO DIFFUSIONE CIRCOLARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Il principio di eguaglianza non puo` essere invocato in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala e temporanea determinata dall'inerzia del legislatore, dopo una precedente pronuncia di questa Corte, come metro di legittimita` della regola generale che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nonche` del solo art. 195 stesso d.P.R., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 202/1976. - S. n. 237/1984 e O. nn. 23/1985, 77/1985 e 294/1985; 91/1986 e 35/1987.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - MANCATA ESTENSIONE A CASI PIU' GRAVI - CONSEGUENTE INCIDENZA SUGLI EFFETTI RIEDUCATIVI DELLA PENA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi piu' gravi. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.
sentenza 91/1986massima n. 12336 Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME DEGLI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE E DEGLI IMPIANTI DI MAGGIORE POTENZA E DIFFUSIVITA' (RADIOELETTRICI E TELEVISIVI) - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE. QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (laddove, a seguito della sent. n. 202/1976, nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, e cio' nonostante quest'ultima sia attivita' di gran lunga piu' rilevante), sanciscono per gli impianti predetti un obbligo di concessione pur in presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore potenza e diffusivita', quali sono quelli radioelettrici e televisivi nonche', in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), in quanto non garantirebbero la liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero. Questioni sostanzialmente identiche sono gia' state infatti dichiarate infondate, in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost.; manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., e ancora manifestamente infondate, in relazione all'art. 21 Cost.. Mentre, in relazione al parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa e' destituita di qualsiasi fondamento perche' - pur prescindendo dalla considerazione che il supposto contrasto con la l. 4 agosto 1955, n. 848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta Convenzione, e' meramente riaffermativa (e in termini anzi piu' riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 Cost., che non risulta nella specie pregiudicata. - S. nn. 202/1976 e 237/1984; O. nn. 23, 77 e 294/1985.
sentenza 91/1986massima n. 12337 Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.
sentenza 23/1985massima n. 10699 Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' legittimo l'assoggettamento a sanzione penale dell'esercizio senza autorizzazione o concessione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. Ne' rileva, sotto i profili della disparita' di trattamento e della limitazione alla liberta' di manifestazione del pensiero, la circostanza che, dopo la sentenza della Corte n. 202 del 1976, nessuna pena sia, invece, prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, in quanto il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, si auspica, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la predetta sentenza, come metro di legittimita' della regola generale, secondo cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione sono subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195, 213, 334, 335 e 336 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza). - SS. nn. 202/1976; 237/1984.
sentenza 23/1985massima n. 10700 Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 335 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 213 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 336 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, sotto il profilo che la percezione di tale disparita' di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena, per chi sia condannato per la fattispecie meno grave, ogni possibilita' di emenda). - SS. nn. 202/1976; 237/1984; 167/1973; 104/1982; 22/1971; 107/1980.
sentenza 23/1985massima n. 10701 Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. Tale questione, infatti, e' stata gia' decisa, nel senso della non fondatezza. - S. n. 237/1984 e O. n. 23/1985.
sentenza 77/1985massima n. 10780 Riguarda ancheart. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.