Art. 11

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L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme ((a qualsiasi titolo)) pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie ((nei limiti del complessivo danno risarcibile)) contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita ((a qualsiasi titolo)) dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 ((nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo)).37 La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.37 ((Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile)). L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 485 (in G.U. 1a s.s. 04.01.1992 n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica."

Testo vigente dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art11 · fonte su Normattiva