Art. 82

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[1](T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43)

[2]((Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti ai Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il Comune medesimo. La impugnativa e' proposta con ricoso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria. La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne e' il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto. Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi Istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perche' entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nello albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne e' diretto responsabile)). 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa sentenza ha inoltre dichiarato, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

L. 23 dicembre 1966, n. 1147

2

La L. 23 dicembre 1966, n. 1147 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilita', decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale".

Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 6 ottobre 2011 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art82 · fonte su Normattiva