Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Impugnazioni in generale

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

67 massime, da pronunce dall’11 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 67ª delle 67 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20893/2025

    Sospensione › Dell'esecuzione

    Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Principio della soccombenza rispetto all'esito finale del giudizio - Conseguenze.

    La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio, sicché, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Liquidazione

    Rv. 675902-01Rassegna di luglio 2025, p. 210Art. 373 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20991/2025

    Cause scindibili e inscindibili › Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Chiamata in giudizio di più terzi - Declaratoria dell'obbligo risarcitorio di questi in base alle rispettive responsabilità - Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale anche in fase di impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione dell'art. 331 c.p.c. - Necessità.

    In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c..

    Rv. 675964-01Rassegna di luglio 2025, p. 155Art. 102 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 331 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20626/2025

    Effetti della riforma o della cassazione

    Sentenza non definitiva sull'an debeatur - Passaggio in giudicato - Sentenza d'appello definitiva sul quantum debeatur - Cassazione senza rinvio per difetto di ius postulandi - Conseguenze - Efficacia caducatoria endoprocedimentale nei confronti della sola sentenza sul quantum - Sussistenza - Effetti caducatori nei confronti della sentenza sull'an - Esclusione.

    La cassazione senza rinvio, per difetto di ius postulandi, della sentenza definitiva sul quantum debeatur pronunciata in appello, non produce effetti caducatori sul passaggio in giudicato di quella di condanna generica con successiva prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., giacché rimuove la pronuncia di secondo grado per ragioni di mero rito, così producendo effetti esclusivamente endoprocedimentali che non incidono sulla sentenza non definitiva passata in giudicato sull'an debeatur.

    Rv. 675960-01Rassegna di luglio 2025, p. 150Art. 278 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 340 c.p.c. · Art. 361 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19687/2025

    Cause scindibili e inscindibili

    Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni.

    Cause scindibili e inscindibili › Notificazione dell'impugnazione

    In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Interruzione del processo

    Rv. 675443-01Rassegna di luglio 2025, p. 130Art. 83 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 328 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19444/2025

    Cause scindibili e inscindibili

    In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile › Limiti del giudicato

    Rv. 675729-02Rassegna di luglio 2025, p. 193Art. 1306 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18765/2025

    Acquiescenza

    Divieto di reformatio in peius - Contenuto - Reiezione del gravame principale - Possibilità per l’appellato di giovarsene in assenza di appello incidentale - Esclusione - Fattispecie.

    Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).

    Rv. 675998-01Rassegna di luglio 2025, p. 120Art. 112 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18538/2025

    Interesse all'impugnazione

    Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento.

    Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 675394-01Rassegna di luglio 2025, p. 187Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 101 c.p.c. e altri 6Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16647/2025

    Notificazione › Dell'atto di impugnazione

    Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.

    La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

    Rv. 675599-01Rassegna di giugno 2025, p. 130Art. 160 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 417-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16649/2025

    Termini › Decorrenza

    Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.

    Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.

    Rv. 675327-01Rassegna di giugno 2025, p. 101Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16369/2025

    Notificazione › Dell'atto di impugnazione

    Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza.

    Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.

    Rv. 675183-01Rassegna di giugno 2025, p. 172Art. 110 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11565/2025

    Cause scindibili e inscindibili › Notificazione dell'impugnazione › In cause inscindibili

    In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria)

    Rv. 674692-01Rassegna di aprile 2025, p. 202Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 292 Codice delle assicurazioni private · Art. 283 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10806/2025

    Notificazione › Dell'atto di impugnazione

    Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

    Rv. 674715-01Rassegna di aprile 2025, p. 190Art. 137 c.p.c. · Art. 365 c.p.c. · Art. 22 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10509/2025

    Mezzi di impugnazione

    Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

    L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).

    Rv. 674650-01Rassegna di aprile 2025, p. 183Art. 323 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-quater c.p.c. · Art. 342 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9059/2025

    Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

    Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).

    Rv. 674606-01Rassegna di aprile 2025, p. 162Art. 156 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9062/2025

    Interesse all'impugnazione

    Interesse all'impugnazione - Nozione sostanziale di soccombenza - Contenuto - Fattispecie in materia di impugnazione di un fermo amministrativo - Accoglimento dell’impugnazione solo per idoneità del bene a soddisfare una futura eventuale esecuzione - Interesse dell’opponente ad impugnare tale capo della pronuncia - Sussistenza.

    Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative › Applicazione

    Rv. 674589-01Rassegna di aprile 2025, p. 162Art. 100 c.p.c. · Art. 86 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1677/2025

    Notificazione › Della sentenza impugnata

    Notifica di copia incompleta della sentenza impugnata - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Carenza motivazionale - Condizioni - Fondamento.

    La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 673582-01Rassegna di gennaio 2025, p. 142Art. 132 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 737/2025

    Termini › Termini brevi

    Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.

    In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.

    Rv. 673379-01Rassegna di gennaio 2025, p. 79Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia