Art. 47

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art. 46.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art47 · fonte su Normattiva