Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ORD. 75/95 TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - INFRAZIONI E SANZIONI - NORME DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA E DEL DECRETO DELEGATO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO PREVISTO PER LA (PIU' GRAVE) INFRAZIONE DELLA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIVERSO, INVECE, DA QUELLO PREVISTO PER LA STESSA IRREGOLARITA' FORMALE, NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, NONCHE' DEI DOVERI DEL LEGISLATORE DELEGANTE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullita' della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda anchelegge 825/1971art. 46 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA IDENTICA (DA DUE A QUATTRO VOLTE L'AMMONTARE DELLE RITENUTE) PER CHI ABBIA VERSATO LE RITENUTE COME PER CHI NON LE ABBIA NE' EFFETTUATE NE' VERSATE, ANCORCHE' EFFETTUATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI ALL'EFFETTIVA ENTITA' OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI STABILITO DALLA LEGGE DI DELEGA - IMPOSSIBILITA' DI PRONUNCIARE SIA LA SENTENZA CORRETTIVA IN SENSO ADDITIVO RICHIESTA DAL GIUDICE 'A QUO', SIA UNA SENTENZA CADUCATORIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RINNOVATO INVITO PER UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, e' una di quelle per cui la Corte, nella sua piu' recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realta' fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravita', si e' orientata per l'inammissibilita'. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilita' di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, gia' rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformita' al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA AD UFFICIO INCOMPETENTE E TRASMISSIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, ALL'UFFICIO COMPETENTE OLTRE UN MESE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - REGIME SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONI IDENTICHE A QUELLE COMMINATE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA O ULTRATARDIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'EQUIPARAZIONE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALL'EFFETTIVA ENTITA' DELLA VIOLAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilita' - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Percio', non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalita' promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresi', S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 9 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA MA AD UFFICIO INCOMPETENTE - PREVISIONE DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E PER IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della questione alla stregua del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154, che ha nuovamente previsto la possibilita' di definizione agevolata delle violazioni di cui art. 21 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano quelle oggetto dei giudizi a quibus.
Riguarda anchelegge 825/1971
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI- DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA AD UFFICIO NON COMPETENTE, MA PREVIA EFFETTUAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE RITENUTE - RICEZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE A TERMINE SCADUTO - PENA PECUNIARIA DA DUE A QUATTRO VOLTE L'AMMONTARE DELLE RITENUTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa (art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni in l. 27 aprile 1989, n. 154).
Riguarda ancheart. 9 Accertamento imposte sui redditi
SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - RITARDATA TRASMISSIONE A QUELLO COMPETENTE - SANZIONI COME PER OMESSA PRESENTAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA IPOTESI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - DICHIARAZIONE C.D. TARDIVA O ULTRATARDIVA, PERVENUTA ENTRO OD OLTRE IL MESE DALLA SCADENZA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 9, COMMI 6 E 7, 12, COMMA 4, 47, COMMI 1 E 3; - COST., ARTT. 3, 23, 76. L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonche' quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - cosi' operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'e' quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perche' la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericita' delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perche', stante la diversita' obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere attraverso una piu' attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
Riguarda ancheart. 9 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Accertamento imposte sui redditi
SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE TARDIVA (ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO) - IDENTICA SANZIONE PER LE IPOTESI DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA PRECEDUTA DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INNAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 46, 47; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se e' innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, e' diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalita' del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in se' della tardivita'. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE E ARRIVO ALL'UFFICIO COMPETENTE CON RITARDO DI OLTRE UN MESE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO INDIFFERENZIATO DA QUELLO PREVISTO PER LA OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia correttiva implicante una gamma di scelte di competenza del solo legislatore. - S. n. 83/1989.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMISSIONE; PRESENTAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE E ARRIVO ALL'UFFICIO COMPETENTE CON RITARDO DI OLTRE UN MESE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INDIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE AL VERSAMENTO O MENO DELL'IMPOSTA - QUESTIONI SOSTANZIALMENTE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RINNOVATO INVITO PER UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE
La dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione integra non una mera violazione formale, bensi' sostanziale, poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto. Non e' pertanto possibile, per contestare la legittimita' della mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione presentata ad ufficio incompetente da parte del sostituto d'imposta - a seconda che questi abbia o meno versato il relativo importo - assumere quale "tertium comparationis" l'art. 46 stesso d.P.R. n.600 del 1973, che invece, per il contribuente, nell'ipotesi di omissione della dichiarazione, tale distinzione prevede, pur rinnovandosi l'invito al legislatore affinche', in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art.3 della Cost.). - O. 490/1987; S. 82/1989, 128/1986, 83/1989.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE O INFEDELTA' DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE A OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE AD OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui e' tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, e' obbligato a rendere e, altresi', il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attivita' di controllo, cosi' ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia' dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).
TRIBUTI IN GENERE - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA PRESENTAZIONE - SANZIONE INDIFFERENZIATA INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE EFFETTUATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 47, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600. - ARTT. 3, 76 COST.
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale,va dichiarata manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento anche ad un parametro ulteriore, di cui la Corte costituzionale abbia peraltro gia` tenuto conto, sotto i medesimi profili, nella predetta sentenza di infondatezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legitti- mita` costituzionale - gia` dichiarata, con sentenza n. 128/1986, non fondata in riferimento all'art. 76 Cost. - relativa all'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui prevede un'unica sanzione indifferenziata per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle ritenute effettuate).
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - TARDIVA DICHIARAZIONE CON VERSAMENTO DELLA IMPOSTA - SANZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La dichiarazione del sostituto d'imposta, assicurando all'Erario la quota trattenuta al sostituito,ha altresi` funzione di controllo in ordine alle fonti di reddito e alle dichiarazioni che costui, a sua volta, e` obbligato a rendere; di guisa che acquista rilievo sostanziale, non gia` formale, qualsiasi omissione o infedelta` della prescritta dichiarazione che renda impossibile o intralci gravemente la suddetta attivita` di controllo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta una sanzione piu` severa di quella prevista per gli altri soggetti passivi, per l'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta). - cfr. S.n. 128/1986.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - TARDIVA E INFEDELE DICHIARAZIONE - SANZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Impiego pubblico - magistrati - trattamento economico - importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare in occasione di provvedimenti giudiziari passati ingiudicato - attribuzione a titolo personale e riassorbimento con la normale progressione economica e nelle posizioni con detrazioni e conguaglio a carico della indennita' di buonuscita - incidenza sul diritto di difesa in giudizio sul principio della intangibilita' del giudicato - invasione da parte del legislatore dell'ambito riservato dalla Costituzione all'attivita' giudiziaria - riferimento alla sentenza n. 413/1986 (non fondatezza di analoghe questioni) ritenuta superabile dal giudice a quo.
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PERFEZIONAMENTO DELLE SANZIONI CONNESSE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - DELEGA AL GOVERNO - ASSERITO DIFETTO DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entita' delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non puo', percio', affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 92 Riscossione imposte sul redditoart. 95 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971) - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - SANZIONI - PREVISIONE DI UN'UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA SENZA TENER CONTO DELL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE D'ACCONTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresi' valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entita' delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta e' obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non e' mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravita' del danno o del pericolo e alla personalita' dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA PRESENTAZIONE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO INDIPENDENTEMENTE DALLA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE E VERSAMENTI DOVUTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLE IPOTESI DI TARDIVA OD OMESSA DICHIARAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 48 Accertamento imposte sui redditie altri 6
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA INDICAZIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (di delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata in quanto sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza che fossero stati determinati all'uopo i principi e criteri direttivi, il che avrebbe inficiato anche le norme emesse in virtu' di siffatta delega. Nelle more del giudizio e' intervenuta infatti la legge 12 febbraio 1983, n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, e tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di detta legge vi e' quella operata con l'aggiunta al decreto legge convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta, tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse", il che risulta verificatosi nella specie; dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47) "non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative"; si rende di conseguenza necessario accertare se la dedotta questione sia tuttora rilevante alla luce delle norme menzionate.
Riguarda anchelegge 825/1971
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Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella se…
ECLI:IT:COST:1995:194 · leggi il testo integrale
Dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: VARI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:75 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10,…
ECLI:IT:COST:1994:97 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…
ECLI:IT:COST:1991:340 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;…
ECLI:IT:COST:1989:416 · leggi il testo integrale
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) Dichiara la m…
ECLI:IT:COST:1989:212 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado…
ECLI:IT:COST:1989:83 · leggi il testo integrale
1) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con ordinanza n. 265 del 1987 e dalla Commissione tributaria di secondo…
ECLI:IT:COST:1987:490 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199 e 200 del 1987. Così deciso in Roma, in camera di c…
ECLI:IT:COST:1987:452 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole "Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33"; dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 stesso d.P.R., sollevata da…
ECLI:IT:COST:1987:364 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano, di Torino e di Trento con le ordinanze indi…
ECLI:IT:COST:1987:330 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi: dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 92 e 95 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, questione promossa dalle Commissioni Tributarie di Bassano del Grappa (r.o. n. 850/84) e d…
ECLI:IT:COST:1986:128 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413 R.O. 1984; 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla Commissione tributaria di primo grado di La…
ECLI:IT:COST:1985:128 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726 --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
Art. 135
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726 --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
Art. 29
… CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO4 --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma…
Art. 6
L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di…
Art. 3 — Diritto all'uso delle tecnologie
… amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. COMMA ABROGATO…
Art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 4 --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art47 · fonte su Normattiva