Art. 56

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Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato e' superiore a cinque milioni di lire, e' punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta e' superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non puo' essere inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate e' superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

  • a)chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili sottoscrivere la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  • b)chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passivita' inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  • c)chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;
  • d)chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
  • e)chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito. Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa e' applicata, in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuita'. Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza e' punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa e' pari alla meta', di, tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuita'. L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

Testo vigente dal 22 luglio 1976 al 10 agosto 1982 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art56 · fonte su Normattiva