Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO A SEGUITO DI DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - VINCOLATIVITA' PER IL GIUDICE PENALE NELLA COGNIZIONE DEL REATO DI OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI IN MATERIA DI PREGIUDIZIALI INTRODOTTI CON IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, cosi' impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unita' della giurisdizione, poteva giustificare la vincolativita' per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con cio', le specificita' strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo piu', oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolativita' per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravita', precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolativita' dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.
Riguarda ancheart. 21 legge 4/1929art. 60 legge 4/1929art. 22 legge 4/1929
SENT. 2/89 - ACCERTAMENTO IMPOSTA E AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 56 ULTIMO COMMA D.P.R. 600/73, CHE, ESTENDENDO LA PREGIUDIZIALE ANCHE A UNA FATTISPECIE DI DELITTO 'EX SE' (FALSE ANNOTAZIONI IN CERTIFICATI), INTEGRA DEROGA IRRAZIONALE AL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE. - ART. 56, ULT. CO., D.P.R. 29-9.73, N.600. - ART. 112 COST.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed e' del tutto indipendente dall'entita' del tributo evaso, cosi' come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'e' di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorieta' dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.
sentenza 2/1989massima n. 12732 REATI TRIBUTARI - REATI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI IMPOSTE DEI REDDITI - INIZIO O PROSECUZIONE DELL'AZIONE PENALE - DIVIETO, FINO A CHE L'ACCERTAMENTO DI IMPOSTA NON SIA DIVENUTO DEFINITIVO - VALORE DI STATO, NEL PROCEDIMENTO PENALE, DEL GIUDICATO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per impossibilita' di identificare la censura formulata dal giudice rimettente, il quale ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio "a quo", nonche' di specificare - in relazione alle distinzioni poste a base di decisioni della Corte su analoghe questioni - quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione denunziata siano oggetto dello stesso. - S. n. 89/1982 e 2/1989.
sentenza 92/1989massima n. 15254 ORD. N. 330/89. REATI TRIBUTARI - REATI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - INIZIO O PROSEGUIMENTO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTA - VALORE, A TAL FINE, DEL GIUDICATO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 56 ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3, 24.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile. - v. O. nn. 985, 1093/1988; 92/1989.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO A DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
REATI TRIBUTARI - REATI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DEI REDDITI - GIUDICATO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - VALORE DI STATO NEL PROCEDIMENTO PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta e specificazione di quale sia l'ipotesi di reato - contemplata dalla norma denunciata - oggetto dei giudizi 'a quibus'.
REATI TRIBUTARI - REATI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DEI REDDITI - GIUDICATO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - VALORE DI STATO NEL PROCEDIMENTO PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa. - V. S. n. 89/1982.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 16 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentareart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 57 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE NELLA COGNIZIONE DI REATI CONTESTATI A CHI SIA RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO TRIBUTARIO - - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` di una norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarato illegittimo con S.n. 247/1983).
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CHE ABBIA SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Riguarda ancheart. 42 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 8 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 1
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - REATI - DICHIARAZIONE INFEDELE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DIVENUTO DEFINITIVO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La decisione della controversia sull'eventuale falsita` di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella competenza del giudice civile o penale, onde l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicita` non e` idoneo a far stato in sede giudiziaria. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto implicherebbe che l'accertamento d'imposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale concernente il reato di infedele dichiarazione dei redditi).
IMPOSTA SUL REDDITO DELLA PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DA LAVORO DEI FIGLI MINORI - IMPUTABILITA' AI GENITORI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, secondo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751; 2, n. 3, legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. B e D, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 46, 56 e 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i redditi da lavoro dei figli minori soggetti alla patria potesta' anche se derivati da beni non soggetti alla patria potesta', in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata. - S n. 85/1985.
Riguarda ancheart. 4-lettb d.P.R. 597/1973legge 825/1971art. 1 legge 751/1976art. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 6
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTI IN CUI POSSONO ACQUISIRSI PROVE CON RIFLESSI PENALI A CARICO DEL FALLITO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZE ESSENZIALI DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di accertamenti dei redditi), sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo che all'imputato fallito non sarebbe garantita la possibilita' di esercitare il diritto di difesa in una fase del processo tributario in cui si acquisiscono prove utilizzabili in sede penale, in quanto il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost..
sentenza 78/1983massima n. 14615 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 18 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 61 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 42 Accertamento imposte sui redditie altri 3
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 53 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 52 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditie altri 6
PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - ATTI FRAUDOLENTI AL FINE DI SOTTRARRE REDDITI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
Riguarda ancheart. 20 d.P.R. 636/1972legge 825/1971art. 2 d.P.R. 597/1973art. 1 Accertamento imposte sui redditiart. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972e altri 6
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - REDDITI DEI CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2 LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; 15, 16, 17, 19, 20 E 30 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; 4 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597; 1, 46, 56 E 57 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MARITO E MOGLIE IN QUANTO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA - PROSPETTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 2, COMMA PRIMO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3,29 E 24 COST. - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).
Riguarda ancheart. 2 legge 825/1971art. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 17 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 6