Art. 1916 c.c.Diritto di surrogazione dell'assicuratore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 29 maggio 1975. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

[2]Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

[3]L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 29 maggio 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1916 · fonte su Normattiva