Art. 300 c.p.c.Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace

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[1]Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

[2]Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

[3]Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

[4]Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' notificato o e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

[5]Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 23 novembre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art300 · fonte su Normattiva