Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - In genere - Procura alle liti - Incapacità naturale della persona fisica conferente - Conseguente interruzione del processo e segnalazione al PM, affinché promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l'interdizione o per l'inabilitazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e dei principi, anche convenzionali, del giusto processo nonché del diritto a un accesso effettivo alla giustizia e alla tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 – mass. 30408; O. 206/1995 – mass. 21477; S. 468/1992 – mass. 19004 – 19005; O. 605/1988 – mass. 11809; O. 41/1988 – mass. 10209; S. 220/1986 – mass. 12568 ).
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Morte della parte contumace - Interruzione del processo nelle ipotesi di notificazione del fatto interruttivo o certificazione di esso da parte dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (con elencazione ritenuta tassativa dalla costante giurisprudenza) - Ritenuta irragionevole esclusione dell'ipotesi di morte del contumace certificata nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Esclusione, attesa la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 292 cod. proc. civ. (che contiene una elencazione di atti ritenuta tassativa dalla giurisprudenza) e non anche l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede che la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace possa essere certificata dall'ufficiale giudiziario anche nella relazione di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Invero, tra le varie interpretazioni della norma censurata, deve essere prescelta - perché idonea a determinare il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui la ratio sottesa alla necessità di notificare personalmente al contumace gli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (che trova fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa) è identificabile anche con riferimento al decreto di cui all'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, il dettato dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa dell'art. 292 cod. proc. civ., sicché nel novero dei casi (tassativi) da questo previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Sulla notificazione al contumace di atti non previsti dall'art. 292 cod.proc.civ., v., citate, sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, entrambe di illegittimità costituzionale in parte qua . Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007; ordinanze nn. 341, 268 e 165 del 2008; n. 115 del 2005.
PROCEDIMENTO CIVILE - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - CONOSCENZA ACQUISITA NEL PROCESSO INDIPENDENTEMENTE DALLA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO DA PARTE DEL SUO PROCURATORE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE FORMATOSI IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI UNO DEI COEREDI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi». La questione, infatti, risulta proposta sulla base di un presupposto interpretativo errato, in quanto, posto che nel caso in cui il difensore della parte costituita non dichiari l'evento interruttivo il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del de cuius ), salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato, non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il de cuius ), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi), giacché solo in questa seconda situazione, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti, mentre se nessuno dei coeredi è ancora in causa non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorzi. > >- Circa gli effetti della mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore, v. la citata sentenza n. 136/1992.
sentenza 91/2006massima n. 30239 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA DALLA DECISIONE DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - MANCATA PREVISIONE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITÀ PER IL RIMETTENTE DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE, ANCHE IN CONTRASTO CON L’ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA GIURISPRUDENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore; e dell'art. 305 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile è prospettato dal rimettente in relazione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che si discostano dall'indicato orientamento e che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Ne deriva che il rimettente, avendo solo la facoltà, non già l'obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, ben poteva interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione. - V. sentenze n. 91/2004 e n. 233/2003.
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura civile
Processo civile - Interruzione del processo - Riassunzione nel termine di sei mesi - Decorrenza del termine dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, resa in udienza, anziché dalla comunicazione del provvedimento del giudice - Lamentata lesione dei parametri evocati - Carenza di autonoma motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per carenza di autonoma motivazione dell’ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel porre la questione, il giudice rimettente si è, infatti, limitato a richiamare l’eccezione svolta dalla parte attrice del giudizio 'a quo' ritenendola non manifestamente infondata, senza minimamente esprimersi sulle ragioni del proprio dubbio di legittimità costituzionale. – Sull’obbligo di rendere espliciti i motivi che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, citata, tra le tante, l’ordinanza n. 243/2002.
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Fallimento della parte - Interruzione - Decisione subordinata alla dichiarazione del procuratore di questa, anziché essere rimessa al giudice delegato - Assunta lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima. La disciplina dell'interruzione del processo, infatti, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della parte colpita dall'evento – la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo – logicamente rimette al procuratore di detta parte il potere di decidere se provocare o meno l'interruzione, dovendosi, invece, escludere dalle finalità della norma impugnata quella di tutelare le controparti dal "pregiudizio" della mancata interruzione; la quale ultima, pertanto, non costituisce una lesione del diritto di difesa del contraddittore del fallito che rivesta la qualità di debitore, ma soltanto, eventualmente, un inconveniente di mero fatto, privo, come tale, di rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale.
Processo civile - Interruzione, riassunzione ed estinzione - Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, anche in caso di evento interruttivo riguardante un ente pubblico - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso che sia intervenuta l'estinzione di un ente pubblico, parte originariamente costituita; questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'ente pubblico successore rispetto agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto alla sua difesa. Vale infatti ad assicurare adeguata tutela ai soggetti privati come a quelli pubblici, l'obbligo - rilevante sia in sede civile che disciplinare -, posto a carico del procuratore della parte già costituita venuta meno o che abbia perso la capacità processuale, di informare dell'evento interruttivo il successore al fine di concordare se e quando dichiarare in giudizio l'evento stesso; mentre difficoltà applicative delle norme sono inidonee di per sé a configurare un 'vulnus' al diritto di difesa e, dunque, un vizio di costituzionalità. - Sulla dichiarazione del procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione del giudizio, v. sentenza n. 136/1992 e ordinanza n. 151/2000 (qui richiamate). - Sulle difficoltà di fatto riferibili alla concreta applicazione delle norme, v. sentenza n. 309/1995 e ordinanze n. 356/1999 e n. 434/1998 (qui richiamate).
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura civile
Processo civile - Interruzione del processo - Interruzione a causa di morte della parte costituita - Prosecuzione del processo - Termine semestrale perentorio per i soggetti che subentrino nel rapporto processuale - Decorrenza dalla data dell'interruzione, anziché dalla data della effettiva conoscenza dell'interruzione - Lamentata violazione del diritto di difesa dei soggetti subentranti, cui spetta proseguire il processo, nonche' disparità di trattamento degli stessi soggetti, rispetto alle parti che non sono colpite dall'evento interruttivo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima. Infatti, il procuratore della parte costituita, alla cui iniziativa e' rimessa la produzione dell'effetto interruttivo, e' tenuto, in dipendenza del mandato conferitogli con la procura "ad litem", ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile, obbligazioni tra le quali rientra, come attesta la necessaria correlazione tra le norme sostanziali in tema di mandato e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, l'obbligo di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare con essi la eventuale prescritta dichiarazione. Pertanto, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti l'ipotetica incuria del procuratore che abbia omesso di informarli della pendenza del processo e della sua interruzione, in quanto l'obbligo alla osservanza delle norme in esame e' di per se' idoneo a garantire l'invocata tutela. Non e' infine ravvisabile disparita' di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, esposte anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine, nell'analoga ipotesi in cui il proprio procuratore abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta interruzione del processo, in violazione degli obblighi di mandato. A.M.M. - v. la sentenza n. 136/1992.
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI COSTITUITE - INTERRUZIONE SUBORDINATA ALLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DECISA NEL SENSO DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300 cod. proc. civ., nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo procuratore, in quanto identica questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 96/1998. - O. n. 96/1998.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE - FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - NECESSITA' DELLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PREDETTA PARTE - RITENUTO PREGIUDIZIO PER I CONTRADDITTORI DEL FALLITO - RIFERIMENTO DI TALE PRETESA LESIONE <<AD EVENTUALITA' ESTRANEE ALLA NORMA DENUNCIATA>> - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il giudice 'a quo' denuncia l'art. 300 cod. proc. civ. -che regola in modo unitario il fenomeno dell'interruzione del processo causata dalla perdita della capacita' processuale - per lesione del diritto delle controparti del soggetto fallito, senza riferire tale lesione all'applicazione della predetta norma, bensi' ad eventualita' estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del curatore fallimentare, nella pronunzia di una successiva sentenza favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione - da parte del curatore stesso - di una eccezione di inopponibilita' al fallimento ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito riacquisti la capacita' patrimoniale. - V. S. n. 136/1992. red.: G. Leo
sentenza 96/1998massima n. 23903 PROCESSO CIVILE - MORTE DI UNA DELLE PARTI COSTITUITE IN GIUDIZIO - MANCATA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI DI TALE EVENTO, A CURA DEL PROCURATORE DEL DECEDUTO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - VALIDITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEL PROCURATORE STESSO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEGLI EREDI E DELLA CONTROPARTE - RICHIAMO ALLE SENT. DELLA CORTE NN. 139/1967 E 159/1971 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per intrinseca incertezza della prospettazione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 cod. proc. civ., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. - O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 330 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - INCAPACITA' NATURALE DEL CONVENUTO NON COSTITUITO IN GIUDIZIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO E SEGNALAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' PROMUOVA LA INTERDIZIONE E LA NOMINA DI UN TUTORE PROVVISORIO - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ESISTENZA, NELL'ORDINAMENTO, DI STRUMENTI DI TUTELA (ADEGUATI ANCHE SE PERFETTIBILI) DELL'INFERMO DI MENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - SITUAZIONE DI SCOMPARSA DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN CURATORE, DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DELLA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - SCOMPARSA - NOMINA DI UN CURATORE - NECESSITA' IN CASO DI GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI CONVENUTO IN SITUAZIONE DI SCOMPARSA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI DISPORRE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DI SEGNALARE LA SITUAZIONE AL P.M. PERCHE' PROMUOVA LA NOMINA DEL CURATORE, NEI CUI CONFRONTI DEBBA L'ATTORE RIASSUMERE IL GIUDIZIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - COD. PROC. CIV., ART. 305 - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO AI SENSI DELL'ART. 299 - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE E NON DALLA DATA IN CUI LA PARTE INTERESSATA NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELLA STESSA DISPOSIZIONE NELLA PARTE IN CUI STABILISCE IL TERMINE PER L'IPOTESI DI INTERRUZIONE DI CUI ALL'ART. 300, TERZO COMMA.
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. E' del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ARTT. 299 E 300 DEL COD. PROC. CIVILE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE PREVISTO DALL'ART. 305 - DECORRENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SE LA PARTE NON HA CONOSCENZA DEL FATTO INTERRUTTIVO.
In tema di riassunzione o prosecuzione del processo civile interrotto, a sensi dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 299 e 300, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. non e' attuata se la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo entro il termine stabilito, non abbia conoscenza del fatto interruttivo.
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura civileart. 299 Codice di procedura civile