Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili

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[1]Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

[2]Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

[3]((Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

[4]Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

[5]Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette.))

[6]Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Testo vigente dal 1 febbraio 1948 al 21 marzo 1998 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art545 · fonte su Normattiva