Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione delle ragioni di censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - dell'art. 545, commi quarto e ottavo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono né l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, né che gli stessi limiti posti alla pignorabilità delle somme versate nel conto corrente (per effetto del pagamento pro rata di retribuzioni o di pensioni), contemporaneamente o successivamente al pignoramento, debbano valere anche per il pignoramento dei crediti retributivi presso il datore di lavoro. Il rimettente non ha fornito un'argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per aberratio ictus e conseguente erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., che prevede il pignoramento delle somme confluite nel conto corrente quando terzo pignorato è l'istituto bancario o postale. Nel giudizio a quo il creditore procedente ha pignorato il credito retributivo presso il datore di lavoro, per cui la norma censurata avrebbe dovuto semmai essere evocata come tertium comparationis; sussiste inoltre anche un evidente errore sul presupposto interpretativo, in quanto, al contrario di quanto assunto dal giudice a quo, il legislatore non ha esteso alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici. ( Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015 ).
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Censure dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Chieti e di Trento in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale. Le questioni sollevate coincidono con quelle dichiarate non fondate dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma di attenuarla per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016 ).
sentenza 91/2017massima n. 39375 Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento) e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Censure dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, o, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento per crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Analoga questione, sollevata con atto di identico contenuto, è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).
sentenza 91/2017massima n. 39376 Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Asserita violazione del principio della retribuzione adeguata alle esigenze di vita - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento ai crediti pensionistici secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 e ai crediti erariali di cui all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Questione già decisa con la pronuncia n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72- ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata, tanto più verificata alla luce di un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e della sua evoluzione differenziata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015.
sentenza 70/2016massima n. 38808 Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 per le pensioni - Questioni identiche a quelle dichiarate inammissibili con la pronuncia n. 248 del 2015 - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure per la loro apoditticità in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 248/2015.
sentenza 70/2016massima n. 38809 Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità di analoghe censure, v., rispettivamente, le citate sentenza n. 248/2015 e ordinanza n. 70/2016.
Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Questione analoga a quella già dichiarata infondata dalla sentenza n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72- ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015
Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 per le pensioni - Evocazione non motivata dei parametri asseritamente violati - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per evocazione non motivata dei parametri asseritamente violati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato nella sentenza n. 506 del 2002 con riguardo alle pensioni. L'ordinanza si limita, infatti, a menzionare detti parametri costituzionali, omettendo di fornire un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Per l'inammissibilità delle censure proposte in maniera apodittica, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 178/2015. Per l'impignorabilità delle pensioni per l'intera parte indispensabile alle elementari esigenze di vita del pensionato, v. la citata sentenza n. 506/2002. Sulla conformità dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. all'art. 36 Cost., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 434/1997.
Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Asserita violazione del principio della retribuzione adeguata alle esigenze di vita - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento ai crediti pensionistici secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 e ai crediti erariali di cui all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia. Secondo la previsione codicistica, i crediti derivanti da rapporto di lavoro o di impiego sono di norma pignorabili nella misura del "quinto", mentre, per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, la giurisprudenza costituzionale ritiene che, pur mantenendosi il predetto limite, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato. Lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. La scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore. La tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. Non può essere, pertanto, esteso ai crediti retributivi quanto affermato, con riguardo alla pignorabilità delle pensioni, nella sentenza n. 506 del 2002, che evidenzia la diversa configurazione della tutela prevista dall'art. 38 rispetto a quella dell'art. 36 Cost.; né può costituire tertium comparationis l'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973 nella vigente formulazione, in materia di riscossione di crediti erariali, il quale riguarda l'ancor più eterogenea fattispecie inerente alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito. Sulla sottrazione al regime generale di pignorabilità della parte di pensione necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato, v. la citata sentenza n. 506/2002. Sul contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisce lo stipendio, v. le citate sentenze nn. 38/1970 e 20/1968. Sull'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., v. le citate sentenze nn. 209/1975, 102/1974, 20/1968 e le citate ordinanze nn. 260/1987 e 12/1977. Sulla possibilità per il legislatore di porre dei limiti al regime di pignorabilità, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/1969 e la citata ordinanza n. 225/2002. Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. in riferimento all'art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 434/1997, 209/1975, 102/1974, 38/1970, 20/1968 e le citate ordinanze nn. 491/1987, 260/1987, 12/1977. Per l'affermazione che la responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente resta piena ed illimitata, v. la citata sentenza n. 580/1989. Sulla portata del principio di eguaglianza, v. la citata sentenza n. 264/2005.
ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI DEL LAVORATORE PER STIPENDIO, SALARIO E ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, COMPRESE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO - LIMITAZIONE AD UN QUINTO ANCHE NEL CASO IN CUI IL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE ABBIA ORIGINE DAL MEDESIMO RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO - MANCATA PREVISIONE SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE" - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEL DATORE DI LAVORO RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI DEL LAVORATORE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - NON EQUIPARABILITÀ DEL CREDITO DEL DATORE DI LAVORO, ANCORCHÉ DA DELITTO, A QUELLO DEGLI ALTRI CREDITORI DEL LAVORATORE, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA DEROGA ALL'ART. 545 COD. PROC. CIV. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Non è infatti privo di razionale giustificazione l'orientamento giurisprudenziale che, sulla premessa secondo cui l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - autonomia che viceversa non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - ravvisa la specificità del credito del datore di lavoro nella circostanza che l'obbligazione risarcitoria dell' ex dipendente scaturisca da un comportamento che non solo ha nell'esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore. A ciò si aggiunga che l'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo, non costituisce una modalità obbligata per contemperare tali esigenze, con la conseguenza che le peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto dell' ex dipendente giustificano il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all'art. 545, comma quarto, c.p.c.. > >- Sentenze citate nn. 302/1998 e 20/1968.
Riguarda ancheart. 1246 Codice civile
Esecuzione forzata - Stipendi e salari - Limite alla pignorabilità - Mancata possibilità che il giudice valuti le esigenze del debitore esecutato, comprese quelle relative alla tutela del diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 cod. proc. civ. nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito alla salute di cui all’art. 32, primo comma, Cost.. Ed invero, la scelta di determinare un limite fisso percentuale ( un quinto) per la pignorabilità dello stipendio o salario del lavoratore rientra nella discrezionalità del legislatore stesso, rispetto alla quale non è configurabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà. - V. sentenze n. 434/1997, n. 209/1975, n. 102/1974, n.38/1970, n. 20/1986 e le ordinanze n. 315/1999, n. 305 e n. 302/1998, n. 260/1987, n. 12/1977.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO, IN VIA GENERALE, DELLE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - OMESSA DISTINZIONE TRA I VARI TIPI DI PENSIONE, IN BASE AL CARATTERE RETRIBUTIVO O ASSISTENZIALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEI PENSIONATI RISPETTO AI LAVORATORI IN SERVIZIO E DISCRIMINAZIONE TRA CATEGORIE DI CREDITORI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI TUTELA DEI PROPRI INTERESSI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ACCESSO AL CREDITO - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 105/1963, 55/1991 E 99/1993 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 545, comma 5, cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - S. nn. 55/1991, 231/1989; O. nn. 221/1995, 447/1994.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
IMPIEGO PUBBLICO - DEBITI RISARCITORI DEL DIPENDENTE PUBBLICO DERIVANTI DAL REATO DI ABUSO D'UFFICIO PATRIMONIALE - SEQUESTRABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AL PREDETTO DIPENDENTE PUBBLICO - LIMITE FISSO DEL QUINTO - IPOTESI IN CUI IL DEBITORE SIA IMPUTATO DI DELITTI DAI QUALI ABBIA RICAVATO CONSISTENTI PROVENTI ILLECITI - ASSERITA MANCANZA DI UN EQUILIBRATO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI OPERATO DAL LEGISLATORE - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERE ALLA CORTE UNA PRONUNZIA ADDITIVA INDETERMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il dubbio di legittimita' costituzionale, avanzato dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost., ha ad oggetto il combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita ad un quinto la sequestrabilita' delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, cod. pen.); e considerato che, ad avviso del rimettente, il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore non risulterebbe adeguatamente equilibrato nel caso in cui il debitore sia imputato di delitti dai quali abbia ricavato consistenti proventi illeciti, con specifico riguardo all'abuso d'ufficio - non si puo' richiedere alla Corte una pronunzia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore. Peraltro, vanno respinte le censure di irragionevolezza mosse alle norme indicate, le quali realizzano un <<punto di equilibrio>> fra i valori costituzionali in gioco, tenuto anche conto della <<'ratio' sottesa alla limitata pignorabilita' (o sequestrabilita') e cioe' della esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali del lavoratore>>. - Cfr. O. n. 260/1987, nonche' S. nn. 434/1997 e 20/1968. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE EROGATA AL DEBITORE DA PARTE DELL'INPS - DEDOTTA ASSOLUTA IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, SECONDO COMMA, E 24 COST. - MATERIA RISERVATA ALLA SFERA DI DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non appare sorretta da una motivazione adeguata. Peraltro, la pronuncia richiesta, di contenuto additivo, valicherebbe i confini dei poteri attribuiti alla Corte in una materia riservata alla discrezionalita' del legislatore, il quale <<puo' modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite costituito dal principio di ragionevolezza>>. - V. S. nn. 31/1998, 451/1997, 295/1995. - Per la giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la pignorabilita' delle pensioni, v. S. nn. 231/1989 e 55/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LIMITI ALLA PIGNORABILITA' NEL CASO DI SIMULTANEO CONCORSO DI CAUSE (CREDITI ALIMENTARI E GENERICI) - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI NEL CASO DI CONCORSO CON PRECEDENTE TITOLO GIUDIZIALE RELATIVO A CREDITO ALIMENTARE NON SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO IN QUANTO REGOLARMENTE ADEMPIUTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29, 30 E 36 COST. - FATTISPECIE - DEBITORE PUBBLICO DIPENDENTE - APPLICABILITA' D.P.R. N. 180 DEL 1950, IN LUOGO DELLA NORMA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 29, 30 e 36 Cost., dell'art. 545 cod. proc. civ., censurato nella parte in cui non prevede che il giudice possa tener conto, ai fini della non estensibilita' del pignoramento oltre la meta' dello stipendio, salario o altra indennita' relativa a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza di un titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata, in quanto la norma impugnata non si applica nel giudizio 'a quo', relativo al pignoramento di un quinto dello stipendio erogato al debitore dipendente del Ministero dell'Interno, nel quale trovano invece applicazione le disposizioni particolari dettate dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. red.: F. Mangano
STIPENDI E SALARI - QUOTA DI RETRIBUZIONE NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA - IMPIGNORABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma denunciata (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), con riguardo al predetto parametro costituzionale, rilevando, in particolare, che esso regola il rapporto di lavoro <<nell'ambito attinente alla sua conclusione ed attuazione>> e non si estende alle conseguenze di eventi che ne prescindono; principio, questo, che va oggi ribadito. red.: G. Leo
STIPENDI E SALARI - QUOTA DI RETRIBUZIONE NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA - IMPIGNORABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione con riferimento ad altri 'terzia comparationis' (sentenze nn. 102 del 1974 e 38 del 1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma, n. 2, della legge fallimentare; e considerato che, con la sentenza n. 20 del 1968, si e' affermato che l'art. 545 <<ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un salario>> - quest'ultima decisione ha individuato il punto di equilibrio tra i valori costituzionali coinvolti, nei quali e' senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che, ove in precedenza non soddisfatto, potra' aggredire, dopo la chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale, sia stato escluso dala massa, in quanto necessario, nella sua integrita', al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Tale vicenda, peraltro, e' destinata a ricomporsi nel sistema, dato che la disposizione censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile, configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare, nell'ipotesi del concorso di creditori, la 'par condicio'; con la conseguenza di una esecuzione singolare, qualora, la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta. red.: G. Leo