Art. 11 c.p.p.

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I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto piu' vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato e' offeso o danneggiato e' commesso in udienza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 7 novembre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art11 · fonte su Normattiva