Art. 11 c.p.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1991 al 22 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto piu' vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato e' offeso o danneggiato e 'commesso in udienza. 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

26

La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1991, n. 44), ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art.11, terzo comma."

Testo vigente dal 7 novembre 1991 al 22 dicembre 1998 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art11 · fonte su Normattiva