Art. 34 c.p.p.Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento

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Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 13 27 29 32 35 41 51 58 59 64 72 73 7780 87 8894 104 Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. 90 90a 105 Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

  • a)le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • b)i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • c)i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • d)il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
  • e)il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296. (( 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto)) Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
Gli interventi su questo articolo(21)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 26 ottobre 1990, n. 496 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice."

Corte costituzionale

27

La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 novembre 1991, n. 401 (in G.U. 20/11/1991, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;".

Corte costituzionale

29

La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 1991, n. 502, (in G.U. 1a s.s. 08/01/1992 n. 2) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di questo art. 34, secondo comma: - "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l' ordinanza di cui all' articolo 554, secondo comma, dello stesso codice"; - "dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice"; - "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna".

Corte costituzionale, con la sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124

32

La Corte costituzionale, con la sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124, (in G.U. 1a s. s. 01/04/1992 n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di circostanze attenuanti;".

Corte costituzionale, con la sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186

35

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 29/04/1992 n. 18) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio ".

Corte costituzionale con la sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399

41

La Corte costituzionale con la sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399 (in G.U. 1a s.s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'34, secondo comma, " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato."

Corte costituzionale

51

La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice".

Corte costituzionale

58

La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 453 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversita' del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione."

Corte costituzionale

59

La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 455 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale."

Corte costituzionale

64

La Corte costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 432 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato."

Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131

72

La Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1996, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta."

Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155

73

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155 (in G.U. 1a ss. 29/5/1996 n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale: -nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

77

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono."

Corte costituzionale

80

La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 371 (G.U. 1a s.s. 6/11/1996, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata."

Corte costituzionale

87

La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 ottobre 1997, n. 311 (G.U. 1a s.s. 29/10/1997 n. 44) ha disposto "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;".

Corte costituzionale

88

La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 346 (G.U. 1a s.s. 26/11/1997 n. 48) ha disposto l' illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Corte Costituzionale

94

La Corte Costituzionale con sentenza 7- 18 luglio 1998, n. 290 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1998, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale: -nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato. in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Corte costituzionale

104

La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 1999, n. 241 (G.U. 1a s.s. 23/6/1999 n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto".

D.L. 24 maggio 1999, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1999, n. 234

105

Il D.L. 24 maggio 1999, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1999, n. 234 ha disposto che " fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare e' in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attivita' compiuti dal giudice."

Testo vigente dal 8 giugno 2000 al 12 luglio 2001 · versione 109 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

33 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 12 marzo 2026oggiper 6 mesiin vigore
  2. 1 gennaio 202612 marzo 2026per 2 mesi
  3. 21 novembre 20241 gennaio 2026per un anno
  4. 30 maggio 202421 novembre 2024per 6 mesi
  5. 27 gennaio 202230 maggio 2024per 2 anni
  6. 20 gennaio 202227 gennaio 2022per 7 giorni
  7. 18 luglio 201320 gennaio 2022per 9 anni
  8. 11 dicembre 200818 luglio 2013per 5 anni
  9. 15 aprile 200411 dicembre 2008per 5 anni
  10. 12 luglio 200115 aprile 2004per 3 anni
  11. 8 giugno 200012 luglio 2001per un anno
  12. 2 gennaio 20008 giugno 2000per 5 mesi
  13. 24 luglio 19992 gennaio 2000per 5 mesi
  14. 24 giugno 199924 luglio 1999per un mese
  15. 23 luglio 199824 giugno 1999per 11 mesi
  16. 4 luglio 199823 luglio 1998per 19 giorni
  17. 21 marzo 19984 luglio 1998per 4 mesi
  18. 27 novembre 199721 marzo 1998per 4 mesi
  19. 30 ottobre 199727 novembre 1997per 28 giorni
  20. 7 novembre 199630 ottobre 1997per 12 mesi
  21. 23 ottobre 19967 novembre 1996per 15 giorni
  22. 30 maggio 199623 ottobre 1996per 5 mesi
  23. 1 maggio 199630 maggio 1996per 29 giorni
  24. 21 settembre 19951 maggio 1996per 7 mesi
  25. 5 gennaio 199521 settembre 1995per 9 mesi
  26. 23 dicembre 19935 gennaio 1995per un anno
  27. 5 novembre 199223 dicembre 1993per un anno
  28. 30 aprile 19925 novembre 1992per 6 mesi
  29. 2 aprile 199230 aprile 1992per 28 giorni
  30. 9 gennaio 19922 aprile 1992per 3 mesi
  31. 21 novembre 19919 gennaio 1992per un mese
  32. 1 novembre 199021 novembre 1991per un anno
  33. 24 ottobre 19881 novembre 1990per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art34 · fonte su Normattiva