Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione – Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che abbia pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto – Omessa previsione – Disparità di trattamento e violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199028).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. L’omessa previsione della incompatibilità del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio –censurata dal Tribunale di Milano, ottava sez. pen., in funzione di giudice dell’esecuzione – viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. L’accertamento sulla sussistenza del bis in idem, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva. Esso, pertanto, è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell’esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).
sentenza 27/2026massima n. 47247 Riguarda ancheart. 623 Codice di procedura penale
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Pregiudizio alla sua imparzialità - Configurabilità in caso, rispettivamente, di concorso di persone nel reato e di reati a concorso necessario - Insussistenza, quando il giudice si trova di fronte, a seguito della separazione, a diversi procedimenti - Possibile motivo di incompatibilità nel successivo processo quando la posizione di uno dei concorrenti è essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri - Requisito - Condizionamento, in concreto, della possibilità di pervenire successivamente a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio - Sufficienza della mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative alla disposizione che non prevede l'incompatibilità del giudice che, all'udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti al diverso giudice del dibattimento, ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., alla partecipazione al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di rissa). (Classif. 199028).
Non si realizza una situazione di pregiudizio per l’imparzialità del giudice nell’ambito dello stesso procedimento quando un procedimento inizialmente unico abbia dato origine a diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle forme del giudizio abbreviato; in tali casi, infatti, alla comunanza dell’imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, sotto il profilo tanto materiale che psicologico. (Precedenti: S. 439/1993; S. 186/1992 - mass. 18202; O. 86/2013 - mass. 37054, 37055).Nelle ipotesi di reato a concorso necessario – in cui per il perfezionamento della fattispecie criminosa è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone – quando la posizione di uno dei concorrenti costituisce elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, la valutazione di tale posizione, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati, può costituire motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente. Non è, tuttavia, sufficiente per affermare una situazione di incompatibilità la mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario del fatto per cui si procede, occorrendo, invece, che il giudizio già reso condizioni, in concreto, la possibilità di pervenire successivamente a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio. (Precedente: S. 371/1996 - mass. 22903; O. 86/2013 - mass. 37054, 37055; O. 105/1999 - mass. 24572).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU e all’art. 14, par. 1 PIDCP, dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di rissa, di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui all’esito dell’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al diverso giudice del dibattimento. Nel caso in esame non si è verificata una situazione di pregiudizio per l’imparzialità nell’ambito dello stesso procedimento; né si versa nell’ipotesi in cui il reato non possa dirsi perfezionato senza il concorso della persona nei cui confronti si procede separatamente; né, infine, la valutazione della sua condotta costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità della fattispecie criminosa contestata agli altri concorrenti). (Precedente: S. 179/2024 - mass. 46474).
sentenza 64/2026massima n. 47453 Processo penale – Incompatibilità del giudice – Fondamento costituzionale e sovranazionale – Salvaguardia dei principi di terzietà e imparzialità del giudice – Condizioni – Valutazione “di contenuto” sulla medesima res iudicanda in una diversa fase del procedimento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla omessa previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che, dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, abbia ammesso l’imputato alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto oggetto di imputazione). (Classif. 199028).
La disciplina dell’incompatibilità del giudice rinviene la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice presidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6, par. 1, CEDU e 47 CDFUE, essendo intesa ad evitare che questi possa pronunciarsi quando sia condizionato dalla “forza della prevenzione” e ad assicurare che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789).L’incompatibilità endoprocessuale c.d. “orizzontale” presuppone una relazione tra una “fonte di pregiudizio”, coincidente con un’attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una “sede pregiudicata”, ravvisabile in un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l’attività pregiudicante non risulta più idoneo. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517).Ai fini della sussistenza della incompatibilità, non è sufficiente la semplice conoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti, ma occorre che egli ne abbia effettuato una valutazione strumentale all’assunzione di una decisione. È inoltre necessario che tale decisione abbia natura non formale, ma di contenuto – nel senso che deve implicare valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi di accusa – e che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123 /2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che, dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, abbia ammesso l’imputato alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto oggetto di imputazione. Nella situazione considerata non è ravvisabile una incompatibilità costituzionalmente rilevante a tutela dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la decisione sulla messa alla prova, revocata nella specie per rinuncia dell’imputato, si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase – quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento – in cui il rimettente è chiamato a decidere nelle forme del rito abbreviato. Lo snodo processuale che si apre con l’innesto della richiesta di riti alternativi sul giudizio immediato costituisce infatti, ancor più dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, un’articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria, sicché le valutazioni espresse in relazione alla domanda di un rito alternativo alla quale non segua la definizione del giudizio non possono essere considerate “fonte di pregiudizio” per la decisione, nel medesimo contesto, sulla richiesta di un altro procedimento speciale).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Ratio - Salvaguardia della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni per la c.d. incompatibilità orizzontale - Relazione tra una fonte di pregiudizio e una sede pregiudicata (in cui si svolge il "giudizio") - Nozione di "giudizio" - Estensione all'udienza preliminare - Estensione alle decisioni de libertate, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico sulla responsabilità dell'imputato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale dell'appello, si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, ex art. 310 cod. proc. pen., quando la pronuncia riguardi aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato). (Classif. 199028).
La disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. L’imparzialità del giudice richiede, infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013; S. 153/2012; S. 177/2010; S. 224/2001).La c.d. incompatibilità “orizzontale” (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.) – ossia l’incompatibilità attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede –, presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” (cioè un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una “sede pregiudicata” (ossia un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere “l’attività pregiudicante”, non risulta più idoneo). L’attività pregiudicante, a sua volta, sussiste quando si verificano le seguenti condizioni: (a) le preesistenti valutazioni cadono sulla medesima res iudicanda; (b) il giudice è stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); (c) tale valutazione attiene al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); (d) le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Quanto alla “sede pregiudicata”, essa va individuata nella partecipazione al «giudizio», dovendosi per tale intendere ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito; nozione cui va ricondotto non solo il giudizio dibattimentale ma anche, ad esempio, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, e l’udienza preliminare. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47112; S. 209/2024 - mass. 46551; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389).L’inclusione dell’udienza preliminare tra i momenti di «giudizio» si deve all’evoluzione operata dalla legge n. 479 del 1999, oltre che, successivamente, dal d.lgs. n. 150 del 2022. Con la prima novella l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. Con la seconda novella si è invece prevista una nuova regola di giudizio, in base alla quale il GUP deve disporre il rinvio a giudizio solo quando, all’esito dell’udienza, ritenga possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, divenendo un momento delibativo privo dei caratteri di sommarietà che originariamente la caratterizzavano. (Precedente: S. 224/2001 - mass. 26389).Se l’originario orientamento della giurisprudenza costituzionale era quello di ritenere che il merito dell’accusa e le cautele appartenessero ad àmbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non comportavano valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisse con quello sul merito della res iudicanda, le successive novelle legislative hanno fatto sì che oggi le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire attività pregiudicante, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico sulla responsabilità dell’imputato, divenuto, anche alla luce del nuovo codice di rito e delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, più approfondito che in passato e tale da superare la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario. Tale principio va affermato anche con riferimento al componente del tribunale del riesame o dell’appello de libertate che si sia pronunciato su una misura cautelare personale (ove, per l’ipotesi ex art. 310 cod. proc. pen., egli si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza che provvede sulla misura). E ciò sulla base della considerazione che, anche in questi casi, il giudice è chiamato a effettuare un giudizio prognostico sulla responsabilità penale secondo il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilità di condanna dell’imputato e della sua sottoposizione in concreto a una pena. (Precedenti: S. 290/1998 - mass. 24164; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 432/1995 - mass. 22759).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato – ex art. 310 cod. proc. pen. –, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Caltanissetta viola i parametri evocati stante la pacifica riconducibilità dell’udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla nozione di «giudizio»).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (ex art. 309 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Disposizione avente la stessa natura di altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 199028).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, ex art. 309 cod. proc. pen. Benché, il rimettente, nel rispetto del principio di rilevanza nel giudizio a quo, abbia sollevato le questioni aventi ad oggetto la disposizione censurata unicamente con riferimento alla ipotesi dell’art. 310 cod. proc. pen., essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità la precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari personali, stante la funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello de libertate sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell’ipotesi accusatoria (salva, per l’appello, la sopra delineata limitazione). (Precedenti: S. 290/1998 - mass. 24164; S. 131/1996 - mass. 22334).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Ratio - Salvaguardia dei princìpi di terzietà e imparzialità della giurisdizione - Differenze temporali e strutturali rispetto agli istituti della astensione e ricusazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 34 cod. proc. pen., laddove non prevede che il giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero sia incompatibile a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale avanzata dal PM in ragione dei rilievi precedentemente formulati dal medesimo giudice). (Classif. 199028).
La disciplina dell’incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei princìpi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, essendo rivolta ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere – o apparire – condizionata dalla “forza della prevenzione”, ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che il medesimo giudice sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 346/1997 - mass. 23552).La diversità fra l’istituto dell’incompatibilità e quelli della astensione e ricusazione, deriva dal fatto che si tratta di istituti che condividono sì la stessa ratio di garanzia della neutralità dell’esercizio della giurisdizione penale, ma in diversi momenti e con diverse caratteristiche. (Precedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; O. 123/2004 - mass. 28436).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata da quest’ultimo in ragione dei rilievi del medesimo giudice. Nelle fattispecie di c.d. incompatibilità “orizzontale”, disciplinate dalla disposizione censurata, l’incompatibilità presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” – ossia un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione – e una “sede pregiudicata”, vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l’attività pregiudicante, non risulta più idoneo. Quanto alla “sede pregiudicata”, individuata nella partecipazione al «giudizio», la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna costituisce, di regola, una funzione di giudizio. Quanto all’"attività pregiudicante", le condizioni che devono contestualmente sussistere affinché si configuri la necessità costituzionale di prevedere un’ipotesi di incompatibilità endoprocessuale sono: [i] le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; [ii] il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione, e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi; [iii] tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria, e non già al mero svolgimento del processo; [iv] infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Nell’ipotesi in esame, se ricorrono le prime due condizioni, non sussiste, invece, la terza. L’attività alla quale il rimettente intenderebbe annettere efficacia pregiudicante è il rigetto della richiesta di decreto penale per ritenuta illegalità della pena proposta dal PM: la valutazione circa l’illegalità della pena può essere, peraltro, compiuta sulla base della mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, senza la necessità di avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa e a prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Non può escludersi dunque che, ove il GIP rilevi che la sanzione proposta dal PM non rispetti i criteri previsti dalla legge per la sua determinazione, egli proceda alla restituzione degli atti affinché il PM riformuli la richiesta nell’osservanza delle previsioni di legge, senza essersi formato un convincimento in ordine alla sussistenza, o no, della responsabilità penale dell’imputato. Rimane, comunque sia, al giudice la possibilità di allegare – ove ne ricorrano i presupposti concreti – la sussistenza delle gravi ragioni di convenienza che legittimerebbero la sua astensione a norma dell’art. 36, comma 1, lett. h, cod. proc. pen.).
sentenza 74/2024massima n. 46126 Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale - Salvaguardia della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni - Valutazione "di contenuto" sulla medesima res iudicanda in diversa fase del procedimento - Nozione di "giudizio" e, in particolare, inclusione del procedimento per decreto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità). (Classif. 199028).
La disciplina sull’incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice – presidiati dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. È necessario che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517).Per ritenersi sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. Diversamente, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44655; S. 18/2017 - mass. 39495).Ove si afferma che il giudice non possa esprimersi più volte sulla medesima res iudicanda, per “giudizio” si intende ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’udienza preliminare e talora l’incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. Nel procedimento per decreto, infatti, al momento di valutare la richiesta del pubblico ministero, il giudice effettua un esame completo dell’accusa, sotto i profili oggettivo e soggettivo, attenendo il controllo demandato al GIP non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito dell’ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilità dell’imputato. (Precedenti: S. 16/2022 - mass. 44521; S. 346/1997 - mass. 23552).Una pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato. (Precedente: S. 116/2023).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere tale causa di esclusione della punibilità. La mancata previsione – nella casistica tassativa di incompatibilità orizzontali contenuta nella disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Napoli – viola il principio della necessaria terzietà e imparzialità del giudice, trovandosi quest’ultimo a valutare due volte lo stesso fatto criminoso e potendo, pertanto, essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza: il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Nella fattispecie in esame risultano, pertanto, sussistenti tutte le condizioni richieste affinché si configuri l’incompatibilità del giudice: [a] è stata assunta una prima decisione “pregiudicante”, nell’ambito della quale, valutando le prove, il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, convincendosi che il fatto non fosse punibile, ex art. 131-bis cod. pen., per la sua particolare tenuità; [b] con la restituzione degli atti al pubblico ministero, si è determinata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ricorrendo la condizione della diversità della fase processuale; [c] la sede decisoria che il rimettente assume “pregiudicata” dalla formazione del precedente convincimento – ovvero l’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto – è anch’essa qualificabile come giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, considerato l’oggetto dell’accertamento richiesto al GIP e le garanzie del contraddittorio).
sentenza 93/2024massima n. 46187 Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice chiamato a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto - Incompatibilità a pronunciarsi del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il convincimento sulla sussistenza della medesima causa di esclusione della punibilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
sentenza 93/2024massima n. 46188 Processo penale - Incompatibilità del giudice - Condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento - Riconducibilità alla nozione di "giudizio" degli esiti dell'udienza preliminare (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del GUP che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso della medesima udienza). (Classif. 199028).
Alla stregua della fisionomia che l’udienza preliminare è venuta assumendo, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) e più di recente dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), le decisioni che ne costituiscono l’esito devono essere annoverate tra i “giudizi” idonei a pregiudicarne altri e a essere a loro volta pregiudicati. (Precedenti: S. 400/2008 - mass. 33001; S. 335/2002 - 27183; S. 224/2001 - 26389).Ai fini della incompatibilità le valutazioni sulla medesima res iudicanda debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali. Diversamente, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale. (Precedenti S. 74/2024 - mass. 46126; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Isernia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del GUP che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento. Pur costituendo ormai l’udienza preliminare un “giudizio” ai fini dell’incompatibilità, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, al quale il rimettente riconnette nella specie forza pregiudicante, è stato adottato non già – come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale – in una fase processuale precedente e distinta rispetto a quella della quale il giudice è investito, ma all’interno della stessa udienza preliminare, quale momento "endofasico" prodromico alla sua naturale definizione). (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 186/1992 - mass. 18201).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell'udienza dibattimentale - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale - Omessa previsione - Irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199028).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, dello stesso codice. L’omessa previsione – censurata dal Tribunale di Siena – dell’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, ma che si trovi poi investito anche del successivo dibattimento, viola i principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, in quanto il giudice è chiamato a decidere sulla base degli atti e secondo una regola di giudizio – la ragionevole previsione di condanna – identica a quella prevista per l’udienza preliminare che, implicando un giudizio sull’utilità del dibattimento nella prospettiva di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, crea un evidente rischio di condizionamento nel successivo giudizio. Né è sufficiente a garantire il giusto processo la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello predibattimentale. Violato è anche il principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale fissato dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale nel caso della mancata incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell'udienza dibattimentale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua. (Classif. 199028).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, dello stesso codice. Dall’ampliamento dei casi di incompatibilità, per effetto dell’illegittimità costituzionale dichiarata in via principale, discende la necessità che il principio del giusto processo davanti ad un giudice terzo e imparziale sia assicurato anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui a seguito di appello del pubblico ministero la corte d’appello non confermi la sentenza ma fissi la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Indicazione delle ragioni di contrasto della disciplina censurata con ciascuno di essi - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla omessa previsione dell'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 112003).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve contenere, a pena di inammissibilità della questione, le ragioni per le quali ciascuno dei parametri evocati risulterebbe violato dalla disciplina censurata.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per motivazione apodittica sui parametri, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, CEDU e all’art. 14, primo paragrafo, PIDCP – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rimettente evoca cumulativamente i parametri, quali «referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina» censurata, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni di contrasto con ciascuno di essi).
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Fondamento – Tutela della terzietà e della imparzialità della giurisdizione – Condizioni – Duplicazione di attività decisoria sulla medesima res iudicanda (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione dell’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 199028).
Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 179/2024 - mass. 46473, 46474, 46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).Un’incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima res iudicanda, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività.Ai fini dell’incompatibilità del giudice è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria; infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rigetto della richiesta di decreto penale per non congruità della pena presuppone da parte del GIP una valutazione di fondatezza dell’ipotesi accusatoria e costituisce pertanto attività “pregiudicante” ai fini della incompatibilità; al contrario, a seguito di una nuova richiesta del pubblico ministero che si limiti a modificare la pena, il GIP è chiamato solo a verificare se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria. Non vi è dunque, nella situazione in esame, quella duplicazione di valutazioni sulla medesima regiudicanda richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per la sussistenza di una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà e imparzialità del giudice).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio (nel caso di specie: da omicidio volontario aggravato a omicidio stradale) - Conseguente ammissibilità del giudizio abbreviato - Individuazione del giudice competente a celebrare il rito alternativo - Obbligo di pronunciarsi in base all'imputazione riformulata dal giudice dell'udienza preliminare - Denunciata violazione del principio costituzionale e convenzionale di terzietà e imparzialità del giudice, nonché di sua sottoposizione soltanto alla legge - Oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto - Palese inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis), in combinato disposto con l'art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l'incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a giudicare della responsabilità penale dell'imputato. Rispetto al vulnus denunciato, come argomentato nell'ordinanza, sono inoltre ictu oculi inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (Precedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191).
sentenza 28/2023massima n. 45403 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penaleart. 458 Codice di procedura penale
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame di misura cautelare reale - Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, nonché di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199028).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. La mancata previsione della incompatibilità del giudice del rinvio nella fattispecie in esame, diversamente da quelle esaminate nelle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la valutazione che il tribunale del riesame deve effettuare in relazione ai presupposti applicativi delle misure cautelari reali ( fumus criminis e periculum in mora ) non riveste le caratteristiche del "giudizio" contenutisticamente inteso, ossia di un giudizio sul merito dell'accusa, e non ha pertanto capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio. Per le stesse ragioni, non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra la fase di cognizione e quella cautelare, poiché la regola declinata dall'art. 623 cod. proc. pen. che - secondo una logica comune anche all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. - distingue fra il giudizio di cognizione definito con «sentenza» e giudizio cautelare reale definito con «ordinanza», prevedendo solo rispetto al primo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, è coerente con la diversità delle valutazioni decisorie che vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso. ( Precedenti: S. 45/2023 - mass. 45424; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42112, mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; S. 134/2002; S. 224/2001 - mass. 26389; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 113/2000 - mass. 25223; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 326/1997 - mass. 23531; S. 308/1997 - mass. 23491; S. 307/1997 - mass. 23492; S. 306/1997 - mass. 23493; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 48/1994 - mass. 20442; S. 124/1992 - mass. 18170, mass. 18172, mass. 18173; S. 496/1990 - mass. 16532, mass. 16533 ).
sentenza 91/2023massima n. 45600 Riguarda ancheart. 623 Codice di procedura penale
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale - Tutela della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP che ha disposto la confisca delle armi, nel decreto di archiviazione per estinzione del reato a seguito di oblazione, a decidere sull'incidente di esecuzione con cui si contesta l'applicazione della confisca). (Classif. 199028).
La disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416, 22417, 22422, 22424).Per potersi ritenere sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) che quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022- mass. 44520, 44521). Ai fini dell’incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 66/2019 - mass. 42112, 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l’incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. Il decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi – cui il rimettente annette nella specie efficacia pregiudicante – è un provvedimento emesso de plano, senza alcun vaglio sul merito dell’accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l’incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria, ma – al pari dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nelle materie indicate dall’art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell’incompatibilità nell’articolazione fra i gradi del processo prevista dal comma 1 dell’art. 34 cod. proc. pen. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all’ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell’ambito dell’incidente d’esecuzione potrà tra l’altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell’indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale e condizioni - Impossibilità, per il giudice, di essere investito della medesima res iudicanda su cui si sia espresso in una precedente e distinta fase del procedimento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione). (Classif. 199028)
Le norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale. Il "giusto processo" comprende infatti l'esigenza di imparzialità del giudice, la quale non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. ( Precedente citato: S. 131/1996 - mass. 22334 ). La disciplina sulla incompatibilità del giudice è volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima res iudicanda . ( Precedenti citati: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/ 2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 241/1999 - mass. 24906, mass. 24907 ). Perché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima res iudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. ( Precedenti citati: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; O. 76/2007 - mass. 31089; S. 123/2004 - mass. 28436; S. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000; O. 232/1999 - mass. 24782 ). Non è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità del giudice la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione non formale, di contenuto di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell'accusa. ( Precedenti citati: S. 177/2010 - mass. 34664; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 131/1996 - mass. 22334 ). Ai fini della incompatibilità la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito. ( Precedente citato: O. 151/2004 - mass. 28472 ). È un "giudizio" contenutisticamente inteso ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali. ( Precedente citato: S. 224/2001- mass. 26389 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. La valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell'esecuzione nell'attività di commisurazione della pena, a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale - nella specie, la sentenza n. 40 del 2019, sostitutiva del minimo edittale del reato di traffico di stupefacenti - presenta tutte le caratteristiche del "giudizio" delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della incompatibilità. In tale evenienza, infatti, il giudice del rinvio, al pari del giudice dell'ordinanza impugnata, è investito della decisione sulla "misura" della responsabilità del condannato ed esercita incisivi poteri di merito, volti alla rivalutazione sanzionatoria del fatto alla stregua degli artt. 132 e 133 cod. pen., per adeguare, anche ai fini dell'art. 27 Cost., la risposta punitiva al diverso disvalore che esso ha assunto). ( Precedente citato: S. 183/ 2013 - mass. 37211, mass. 37212 ).
sentenza 7/2022massima n. 44517 Riguarda ancheart. 623 Codice di procedura penale
Processo penale - Competenza e giurisdizione - Incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento, a tutela dei valori di terzietà e imparzialità della giurisdizione (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma che non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso). (Classif. 199006)
Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda . ( Precedenti S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, S. 153/2012 - mass. 36413, S. 177/2010 - mass. 34664; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 455/1994 - mass. 21189 ). (Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso).
sentenza 16/2022massima n. 44520 Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale e condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione della incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova a partecipare al giudizio, che prosegue nelle forme ordinarie). (Classif. 199028)
La previsione dell'incompatibilità endoprocessuale del giudice - posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda ; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) tale decisione abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. ( Precedenti: S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 155/1996 - mass. 22416, mass. 22417, mass. 22422, mass. 22424; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Spoleto e di Palermo in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. Il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova - cui i rimettenti annettono efficacia pregiudicante - si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase - quella dibattimentale, di cui gli atti preliminari costituiscono una semplice "sub-fase" - rispetto alla quale l'effetto denunciato dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria). ( Precedenti: O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 433/2006 - mass. 30873 ).
sentenza 64/2022massima n. 44655 Prospettazione della questione incidentale - Questione analoga, per identità della norma censurata e del petitum, ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata - Diversità in rapporto al parametro evocato ed alle argomentazioni dedotte - Ammissibilità della questione.
È ammissibile, poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Gup del Tribunale di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.. Pur nell'identità della norma censurata e del petitum , la questione risulta, infatti, diversa da quella sollevata dallo stesso giudice a quo nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 2017 in rapporto sia al parametro costituzionale, sia alle argomentazioni dedotte a supporto della denuncia di incostituzionalità.
sentenza 66/2019massima n. 42110