Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Presupposto interpretativo del rimettente non implausibile - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale quando il presupposto interpretativo da cui essa muove non è implausibile. (Nel caso di specie, l'interpretazione dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui assume che il giudice sia tenuto ad ammettere la testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, pur in assenza di diritto vivente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento alla testimonianza della persona offesa minorenne e nonostante il contrasto, sul distinto profilo dell'impugnabilità o meno del rigetto della richiesta di incidente probatorio, con altra giurisprudenza, peraltro successiva all'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 262 del 2015 ).
sentenza 14/2021massima n. 43459 Processo penale - Accertamento di delitti contro l'assistenza familiare o la libertà individuale - Assunzione della testimonianza di minorenne - Necessità di provvedere a mezzo di incidente probatorio, anche se la stessa non rivesta il ruolo di persona offesa dal reato - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio del pieno contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un'analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati - riassumibili nella formula dell' id quod plerumque accidit - e la conseguente scelta di equipararli, quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001, n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000 ) .
sentenza 14/2021massima n. 43460 Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità che sia richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia; insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate. - Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.
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Processo penale - Procedimento per reati sessuali - Incidente probatorio per l’assunzione di testimonianza - Modalità riservata alla persona offesa minorenne e non anche al soggetto adulto affetto da 'deficit' psichico - Prospettata omessa tutela dei diritti inviolabili della persona incapace naturale, ingiustificata disparità di trattamento, difetto di tutela giurisdizionale, omessa garanzia della genuinità e incontestabilità della prova - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente di procedere ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non quando si debba assumere la testimonianza di persona maggiorenne affetta da insufficienza mentale tale da richiedere una tutela particolare. Infatti - posto che la tutela della personaità del teste e la genuinità della prova costituiscono interessi costituzionalmente rilevanti la cui protezione può trovare, fra l'altro, adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle ordinarie previsioni dell'istituto in questione - il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente. - V. precedente citato, ordinanza n. 583/2000. - Sulla testimonianza di minori e infermi di mente, v. citate sentenze n. 529/2002, n. 114/2001.
Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di azione e difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
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Processo penale - Incidente probatorio - Preclusione alla possibilità di farne richiesta dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari - Lamentata irragionevolezza, con lesione del diritto alla prova, dei diritti di azione e di difesa e del principio di parità tra le parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto le norme censurate prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infatti la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, sicché consentirne l'assunzione comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio e una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento. - Su una questione analoga, v. citata ordinanza n. 118/2001. - Sull'assunzione della prova in caso di pericolo di perdita irrimediabile, v. citata sentenza n. 77/1994.
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PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - TESTIMONE PARTE OFFESA - MINORE DI SEDICI ANNI - IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERNE LA TESTIMONIANZA ANCHE NELLE IPOTESI DI REATI DIVERSI DA QUELLI SESSUALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta legislativa che sta a base della norma di cui all'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale – denunciato nella parte in cui non estende la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio per assumere la testimonianza di un minore di sedici anni, parte offesa di un reato diverso da quelli sessuali – non è censurabile non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate; quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova (cfr. sentenza n. 114 del 2001). Non si può quindi dire che la norma speciale sia riferita ad un oggetto non corrispondente e irragionevolmente più circoscritto di quanto non imponga la sua 'ratio', ciò che solo potrebbe condurre a ravvisare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza. La sola circostanza, peraltro, che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. Né, d'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza dipendono, di per sé, dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392-bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. – In tema di applicabilità dell'art. 498, comma 4-bis, indipendentemente dal reato per cui si procede, menzionata la sentenza n. 114/2001.
/01. Processo penale - Incidente probatorio - Reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Preclusione della possibilità di richiedere ed eseguire l'incidente fino alla citazione diretta a giudizio - Prospettata disparità di trattamento tra persone indagate e violazione dei diritti d'azione e difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato quali siano nella specie i motivi che rendano concreto il pericolo di perdita irrimediabile della prova, se la sua assunzione fosse differita al dibattimento, e tale omissione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, v. sentenza n. 77/1994. M.R.
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Processo penale - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in un procedimento connesso - Preclusione della possibilità di promuovere incidente probatorio, nel caso di chiamata in correita' nei confronti dei coimputati - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 cod. proc. pen., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), in quanto nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267. M.R.
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc. pen., e non anche nel caso di persona inferma di mente - Lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale - che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni che in via generale legittimano la richiesta di procedere con incidente probatorio - "nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza della persona inferma di mente", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata. La norma censurata appare frutto di una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sè meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne (e non è detto presenti gli stessi caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la possibilità' di ricorso all'incidente probatorio), e tenuto conto che le ipotesi in cui la prova possa venir meno o deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione dal legislatore nello stabilire i casi in cui, in generale, può farsi ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio (art. 392, comma 1, codice di procedura penale). - sull' art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sentenza n. 262/1998; - sulla non meccanica equiparabilità del caso del teste infermo di mente a quello del teste minore infrasedicenne, sentenza n. 283/1997; - sulle finalità perseguite con l'istituto dell'incidente probatorio, sentenza n. 77/1994. A.G.
PROCESSO PENALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - ESAME DEL COIMPUTATO E DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO SU CIRCOSTANZE CONCERNENTI LA RESPONSABILITA' DI ALTRI - FACOLTA' DELLE PARTI DI CHIEDERE L'INCIDENTE PROBATORIO, IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 267 DEL 1997 ALL'ART. 392 COD. PROC. PEN., ANCHE IN MANCANZA DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI, IMPEDITIVE DEL RINVIO DELL'ESAME AL DIBATTIMENTO, GIA' RICHIESTE IN PRECEDENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ININFLUENZA SULLE QUESTIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 361 DEL 1998 SULL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' LA DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA PREVISTA PER I TESTIMONI - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEI GIUDICI RIMETTENTI, DELLE FACOLTA' DIFENSIVE SPETTANTI AL RIGUARDO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., nella parte in cui - riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilita' di altri - in seguito alle innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermita' o altro grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro od altra utilita') gia' in precedenza richieste anche per essi - con il rinvio, 'in parte qua' ora eliminato, alle lettere a) e b) - come per i testimoni. Infatti, anche se tale ampliamento della possibilita' di ricorso all'incidente probatorio nell'ipotesi 'de qua', e' correlato al piu' restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati nel corso delle indagini preliminari sul fatto altrui, contestualmente previsto dall'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in seguito alle modifiche anche ad esso apportate dalla stessa legge n. 267 del 1997, e' da escludersi che l'intervento additivo successivamente operato su questo articolo con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 - con l'estendere al dichiarante che si avvalga, nel dibattimento, della facolta' di non rispondere, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., per i testimoni - abbia reso irragionevole la deroga, disposta dalla norma impugnata col consentire l'assunzione della prova prima del dibattimento, ai principi di immediatezza e di oralita' che caratterizzano quest'ultimo, giacche' - a parte che la sentenza n. 361 del 1998 non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio - la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarita' della prova in questione. Cosi' come e' da escludersi che la diversita' di trattamento tra il coimputato e l'imputato in procedimento connesso, da una parte, e i testimoni, dall'altra, possa ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, dato che i primi, a differenza dei secondi, anche quando sono chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilita' di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento ne' possono incorrere, assistiti come sono dal diritto al silenzio, nel delitto di falsa testimonianza. A loro volta, le censure di violazione del diritto di difesa si dimostrano frutto di un'insufficiente valutazione delle possibilita' connesse all'esercizio di tale diritto nelle varie fasi del processo, in quanto, nel formularle, i giudici 'a quibus' non considerano che la persona sottoposta alle indagini - che anch'essa puo' richiedere l'incidente probatorio, al pari del pubblico ministero - ha facolta' - ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari - di avere anticipatamente cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc. pen.) e - se l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare - di prendere visione, a norma dell'art. 419, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e 131 disp. att., del complesso degli atti delle indagini preliminari. Mentre e' comunque assorbente il rilievo che - contrariamente all'assunto dei rimettenti - l'incidente probatorio non preclude la facolta' delle parti di richiedere successivamente l'esame, con larghi margini per contestazioni, anche nel dibattimento. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ASSERITA IMPROPONIBILITA' DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - REIEZIONE.
La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si e' contestata, nel caso, la legittimita' costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 77/1994massima n. 20470 Riguarda ancheart. 393 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA ESPLICITAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DELLA PARTICOLARE DURATA DELLA RICHIESTA PERIZIA - REIEZIONE.
La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 77/1994massima n. 20471 Riguarda ancheart. 393 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - FINALITA' E NATURA - STRUMENTO ESSENZIALE DEL DIRITTO ALLA PROVA - CASI PER CUI E' PREVISTO.
Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio e' preordinato a consentire alle parti principali durante la fase delle indagini preliminari l'assunzione di prove indispensabili per l'accertamento dei fatti onde garantire l'effettivita' del loro diritto alle prove che sarebbero altrimenti perdute in tutti quei casi in cui - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perche' soggette a perdita di genuinita' (lettere da a) a e), o perche' il loro oggetto e' inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f), o perche' ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perche' il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2). red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 77/1994massima n. 20472 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - NON CONSENTITA RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, IN MANCANZA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE, DEL DIRITTO DELLE PARTI ALLA PROVA E QUINDI DEI DIRITTI DI AZIONE E DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio durante l'udienza preliminare - stabilita dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. col prevedere, rispettivamente, che esso puo' essere richiesto (solo) "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione - e' in contraddizione con la continuita' che il legislatore ha assicurato all'attivita' d'indagine, prevedendo che essa possa proseguire sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma terzo), sia dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430) ed anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ad istanza di parte e su disposizione del presidente del collegio (art. 467), quando per taluno degli elementi da acquisire insorgono le situazioni di non differibilita' previste dall'art. 392. Tale preclusione, pertanto, si rileva priva di ogni ragionevole giustificazione - quale certo non e' data dalla (peraltro solo relativa) prossimita' del dibattimento - e quindi lesiva del diritto delle parti, siano esse il P.M. o l'imputato, alla prova, prescindendo per quest'ultimo dal fatto se abbia avuto o meno la possibilita', attraverso la comunicazione giudiziaria, di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, giacche' l'evenienza in questione ben puo' sorgere, per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nalla fase dell'udienza preliminare. - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 77/1994massima n. 20473 Riguarda ancheart. 393 Codice di procedura penale