Art. 164 c.p.Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena

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[1]La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

[2]La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta: 1° a chi ha riportata una precedente condanna per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale, o al delinquente per tendenza;

[3]2° allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.

[4]La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

[5]La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta piu' di una volta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art164 · fonte su Normattiva