Art. 164 c.p.Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena

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[1]La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

[2]La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa:

  • 1)a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se e' intervenuta riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;49
  • 2)allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.

[3]La sospensione condizionale della, pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

[4]La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.54

[5]Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilita' di adempiervi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' del numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa.

Corte Costituzionale

54

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.

Testo vigente dal 8 aprile 1971 al 12 giugno 1974 · versione 56 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art164 · fonte su Normattiva