Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Preclusioni - Condannato a precedente pena detentiva per delitto, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen, ancorché sia intervenuta la riabilitazione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e rieducazione della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210043).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. Se la sospensione condizionale della pena ha conservato la sua ratio essenziale, di monito al condannato per reati di non particolare gravità, associato alla sentenza di condanna, risparmiandogli, però, l’esperienza del carcere, differenti sono divenuti i suoi presupposti rispetto alle scelte iniziali del legislatore: in particolare essa, non più concepita come un beneficio del quale fruire una sola volta, risulta applicabile, per effetto della giurisprudenza costituzionale, non già in forza di automatismi, quanto piuttosto della necessità di tener conto che la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti. È pertanto irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Quanto, poi, alla circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale pur quando risultino superati i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., la stessa deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie della riabilitazione, giacché essa estingue ogni effetto penale della condanna. Infine, sebbene la “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta, resta ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione (art. 683, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), tornando così a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46450).
sentenza 32/2026massima n. 47330 ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER NON PIÙ DI DUE VOLTE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, DISCRIMINAZIONE TRA CONDANNATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che – cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi – non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.
PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO AL FINE DI VALUTARNE LA PERSONALITA' COME PREVISTO DALL'ART. 28 D.PR. N. 448 DEL 1988 PER IL PROCESSO MINORILE - ESCLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA PREVISIONE DI FORME DI SANZIONI SOSTITUTIVE ALTERNATIVE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, implicando scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 100/1992.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATO IMPEDIMENTO ALLA CONCESSIONE DI DETTO BENEFICIO PER LA TERZA VOLTA QUANDO IL CUMULO DELLE PENE SOLE O CONGIUNTE A PENE PECUNIARIE NON SUPERI I DUE ANNI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena - come la Corte ha in piu' occasioni affermato - su una "prognosi di ravvedimento" che verrebbe contraddetta e diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. - S. n. 361/1991 e in precedenza S. n. 133/1980.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA PER PIU' DI UNA VOLTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA SOGGETTI CHE SI SIANO GIOVATI DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A REATI DI MAGGIORE O MINORE ALLARME SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.
REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO UNA SOLA VOLTA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO ALLA APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI, EX ART. 444 COD.PROC.PEN., ESSENDO NEL CASO, LA RICHIESTA STESSA, SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Una volta affermata, (v. massima precedente) la ragionevolezza delle previste limitazioni in tema di concedibilita' della sospensione condizionale della pena, va ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente la impossibilita' di far luogo alla applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ove la richiesta medesima sia subordinata alla concessione della sospensione e questa, come nel caso, non possa essere concessa, per averne il condannato gia' usufruito, in quanto, attraverso il profilo di negozialita' che informa il rito speciale, si coglie la conferma della discrezionalita' del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, si' che alla possibilita' offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, concedendo la misura, ovvero di respingerla in toto se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD.PEN., ART. 164, COMMA ULTIMO. - COST., ART. 3.
Spetta al giudice a quo - al quale vanno restituiti gli atti - verificare alla stregua dei sopravvenuti D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modificazioni nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (art. 12) e sent. n. 95/1976, se sia tuttora rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria". - v. S.n. 95/1976.
- SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.
Riguarda ancheart. 12 legge 220/1974
REATO IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.
Riguarda ancheart. 12 legge 220/1974
REATO IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.
Riguarda ancheart. 12 legge 220/1974
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Relativamente alla previsione generale dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., l'applicazione delle sanzioni penali piu` favorevoli al reo puo` subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario. Non e` contestabile che una pertinente ragione giustificatrice consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l'intangibilita` delle sentenze divenute irrevocabili. Ne` certamente la circostanza che la regola dell'intangibilita` del giudicato incontri una serie di deroghe consente di desumerne una regola di segno opposto, salvo che nel caso dell'abrogazione della legge incriminatrice di cui all'art. 2 cpv c.p. Non e` pertanto fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976). Ne` la violazione del principio d'uguaglianza deriva dagli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilita` delle sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del beneficio stesso, tuttora fondato sulla premessa, da verificare puntualmente nel processo di cognizione, che il colpevole si asterra` dal commettere ulteriori reati. Trasferire simili valutazioni dalla fase di cognizione a quella dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio, traducendo il giudizio prognostico sulla presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale, giudizio che poi non vi sarebbe ragione di non consentire in tutti i casi in cui il condannato, anche per reati successivi alla riforma del 1974, proponesse un'istanza di sospensione condizionale della pena. - cfr. sentt. nn. 164/1974, 6/1978
Riguarda ancheart. 2 Codice penaleart. 628 r.d. 1399/1930art. 163 Codice penale
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
I diritti di azione e di difesa non implicano certamente che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilita` del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976).
Riguarda ancheart. 163 Codice penaleart. 628 Codice di procedura civileart. 2 Codice penale
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO PER PIU' DI DUE VOLTE ANCHE SE CON LA TERZA CONDANNA SI SUPERA IL LIMITE DI DUE ANNI DI RECLUSIONE - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO A CHI ABBIA COMUNQUE RIPORTATO IN PRECEDENZA DUE CONDANNE A PENA DETENTIVA PER DELITTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 164 c.p. (modificato dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974 n. 99, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 220) va interpretato nel senso che la sospensione condizionale della pena non puo` concedersi per piu` di due volte nel limite della pena detentiva massima biennale. Non e` irragionevole che la norma precluda la sospensione condizionale per chi e` condannato piu` di due volte con pene che, cumulate, restino nel limite della pena detentiva di due anni mentre la consenta per chi e` condannato, una o due volte, a pene che raggiungano l'entita` predetta. Lo scopo della nuova normativa e` infatti quello di consentire il beneficio solo in caso di recidiva primaria e non gia` di recidiva multipla, e pertanto razionalmente il criterio assunto concerne il numero delle condanne a pena detentiva e non il limite massimo della pena. Coerentemente, quindi, la nuova disciplina piu` favorevole al condannato e` comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento, prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. Nemmeno e` irrazionale che non possa concedersi il beneficio quando il condannato abbia comunque riportato in precedenza due condanne a pena detentiva per delitto. E' infatti ragionevole che, superandosi il limite della doppia condanna a pena detentiva per delitto, perda ogni rilievo la circostanza che la pena complessiva irrogata nelle tre pronunce non superi la durata biennale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui limita a due volte la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CASI DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CRITERI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 95/1976.
sentenza 55/1978massima n. 16180 REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CODICE PENALE, ART. 164 (MODIFICATO DALL'ART. 12 DEL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - INTERPRETAZIONE GIUDIZIARIA DELLA DISPOSIZIONE - QUESTA NON CONSENTE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO A CHI HA GIA' RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DELITTO NON SOSPESA, QUALORA LA PENA DA INFLIGGERE CUMULATA CON QUELLA IRROGATA CON LA CONDANNA PRECEDENTE NON SUPERI I LIMITI STABILITI DALL'ART. 163 DEL CODICE PENALE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Il significato dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., risultante dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e' rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la legge 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima e' stata sospesa, determina un'irragionevole disparita' di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in danno di coloro che hanno gia' subito una condanna a pena detentiva per delitto senza pero' fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (cosi' modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen..
Riguarda ancheart. 12 d.l. 99/1974
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - COD. PEN., ARTT. 81, SECONDO E TERZO COMMA, E 164 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, E LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220, MODIFICATIVI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 164 e 81, secondo e terzo coma, cod. pen., per una nuova valutazione della rilevanza, essendo dette norme state modificate, nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale, dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220.
Riguarda ancheart. 81 Codice penale
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN., ART. 164, QUARTO COMMA, IN RELAZIONE AL SECONDO COMMA, N. 1, DELLO STESSO ARTICOLO - CONDANNA PER DELITTO PRECEDUTA DA ALTRA CONTRAVVENZIONE A PENA SOSPESA - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, quarto comma, c.p., in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, gia' dichiarata non fondata con sent. n. 95 del 1973.
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN., ART. 164, QUINTO COMMA - IMPOSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 95 del 1973, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quinto comma, cod. pen., che, se vi e' stata precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, vieta l'applicazione del beneficio nel caso di nuova condanna a pena detentiva.
CODICE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN. ART. 164, SECONDO COMMA, N. 1 - PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DELITTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 31, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SUCCESSIVA CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ART. 164, QUARTO COMMA, COD. PENALE IN RELAZIONE AL SECONDO COMMA, N. 1, DELLO STESSO ARTICOLO - CONDANNA PER DELITTO PRECEDUTO DA ALTRE PER CONTRAVVENZIONE A PENA SOSPESA - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO - DISPARITA' RISPETTO ALL'IPOTESI DI PRECEDENTE CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE A PENA NON SOSPESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
Non contrasta con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., l'art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., che non consente di sospendere condizionalmente la pena nel caso di precedente condanna a pena detentiva per delitto. La "ratio" della sospensione condizionale sta, infatti, nella presunzione di ravvedimento del reo. Chi, invece, commetta un illecito penale, malgrado il beneficio precedentemente ottenuto, dimostra, con cio' stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa). Ancor meno fondato e' il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato. Neppure sussiste violazione dell'art. 3 Cost., nel caso di chi, essendo gia' stato condannato a pena detentiva per delitto, riporti condanna anche per contravvenzione. Non irrazionalmente, il legislatore ha, infatti, stabilito che fra i presupposti della facolta' di sospendere la pena debba esservi l'assenza di precedenti condanne a pena detentiva: la gravita' di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facolta' quando il condannato a pena detentiva incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria. Per le medesime considerazioni non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' dell'art. 164, quarto comma, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione senza aver goduto dei benefici di legge, si trovano poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendo goduto per la contravvenzione, piu' non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono. Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa, non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, ben potendo il giudice essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva.