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((Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila)).

Testo in vigore dal 6 novembre 1974 al 1 luglio 2011

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 542/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare, non è dato distinguere tra detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e detenzione di munizioni per arma comune da sparo e, comunque, nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entità, la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue tra l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e l'ipotesi - ritenuta più grave - di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. - cfr. S. n. 62/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi

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  • Ordinanza n. 437/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi

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  • Sentenza n. 62/1986

    Questione infondata
    26 marzo 1986

    La legislazione speciale in materia di armi (leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497) sottraendo all'ordinario regime contravvenzionale i reati concernenti le armi e le munizioni da guerra e le armi da sparo, ha sottoposto ad una più rigorosa disciplina i comportamenti criminosi relativi ad armi ed esplosivi, con l'unica eccezione dei reati attinenti alle munizioni per arma comune da sparo. Proprio in quanto eccezione, però, il persistente regime contravvenzionale cui resta soggetta la detenzione di queste (art. 697 cod. pen.) non può fondatamente assumersi a tertium comparationis, per esigerne l'estensione a fatti relativi agli esplosivi. La diversa pericolosità di questi rispetto a quella e i diversi fini perseguiti dalle rispettive normative, non consentono comunque di affermare che le più severe pene previste dalle leggi suddette per la detenzione illegale di esplosivi (anche se in quantità limitata) rispetto a quella comminata dal codice penale per la detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo, violino i limiti (manifesta irragionevolezza) della discrezionalità legislativa in materia di configurazione di reati e congruità di pene. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art2 · fonte su Normattiva