Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →

1. L'Agenzia ha come oggetto di assicurare in tutti gli spazi definiti in conformita' con il paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione e con l'articolo 38 della Convenzione, i servizi della circolazione aerea, vale a dire:

  • a)di impedire le collisioni tra aeronavi;
  • b)di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;
  • c)di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
  • d)di dare l'allarme agli organi appropriati se le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di fornire a questi organi la partecipazione necessaria. 2. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei sopraelencati servizi e ne assicura il buon funzionamento. 3. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile ai bisogni della circolazione aerea ed ai bisogni particolari dell'aviazione militare. 4. In particolare, essa puo' creare centri di ricerche e di sperimentazione della circolazione aerea e scuole destinate al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione marittima.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art2 · fonte su Normattiva