Art. 41 — Sanzioni penali
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[1]Salvo quanto e' stabilito con l'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con la legge 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica:
- a)l'ammenda fino a lire diecimila per la violazione del divieto stabilito nell'art. 28, primo comma, ovvero per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive prevedute nell'art. 32 primo comma;
- b)l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire diecimila nei casi preveduti dall'art. 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal podesta'.
[2]Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) e' ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli art. 107 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967
