Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/2019

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

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  • Sentenza n. 177/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere "; 2) dichiara non fondata la questione di legitti…

    Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 18 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

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  • Ordinanza n. 546/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui la norma non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore, è manifestamente infondata sia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - in quanto già definita nel senso dell'infondatezza con precedenti decisioni, dalle quali non si rinvengono ora motivi per discostarsi - sia in riferimento all'art.24 Cost., essendo il richiamo a tale precetto del tutto inconferente, considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali) e del procedimento a seguito del quale la diffida stessa viene pronunciata (consistente in una procedura che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo). - cfr. O. n. 499/1987, Sent. 76/1970.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1988 al 13 ottobre 2011. 10 parole aggiunte.

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art1 · fonte del testo