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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980,.n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".
L. 3 agosto 1988, n. 327
6La L. 3 agosto 1988, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato."
Testo in vigore dal 24 agosto 1988 al 13 ottobre 2011
