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Possono essere diffidati dal questore:
- 1)gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
- 2)coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;
- 3)coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;4
- 4)coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;
- 5)coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980,.n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1981 al 24 agosto 1988
