Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1981 al 24 agosto 1988. Leggi il testo vigente →

Possono essere diffidati dal questore:

  • 1)gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
  • 2)coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;
  • 3)coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;4
  • 4)coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;
  • 5)coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980,.n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1981 al 24 agosto 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/2019

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 177/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere "; 2) dichiara non fondata la questione di legitti…

    Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 18 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui la norma non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore, è manifestamente infondata sia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - in quanto già definita nel senso dell'infondatezza con precedenti decisioni, dalle quali non si rinvengono ora motivi per discostarsi - sia in riferimento all'art.24 Cost., essendo il richiamo a tale precetto del tutto inconferente, considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali) e del procedimento a seguito del quale la diffida stessa viene pronunciata (consistente in una procedura che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo). - cfr. O. n. 499/1987, Sent. 76/1970.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1956 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980,.n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art1 · fonte del testo