Non sono fondate, con riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3, comma primo, e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello relativo alle aree agricole, e dell'art. 16, commi 4 e 5, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, nella parte in cui, relativamente all'indennità di espropriazione da attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative, in quanto - posto che nelle fattispecie sottoposte ai giudici "a quibus" risulta, per i terreni oggetto delle espropriazioni contestate, "l'esclusione di ogni vocazione edificatoria" o di "attitudine edificatoria" o di "suscettività edificatoria" neppure configurabile come "edificabilità di fatto"; e che con le proposte questioni si mira a far introdurre nell'ordinamento un "tertium genus", tra le aree edificabili e tutte le altre aree parificate, quanto alla stima dell'indennità, a quelle agricole, in tal modo superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) - tale scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarietà tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, ne' comunque pregiudica di per sé il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato, tenuto anche conto che per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II l. n. 865 del 1971 con tutti i relativi strumenti di tutela. red.: S. Di Palma
Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata