Art. 16 — ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327
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((Con provvedimento della regione e' istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti; da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma e' integrata dal sindaco o da un suo delegato)). Per l'urbanizzazione delle aree edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennita' e' determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione e' stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non e' stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennita' e' determinata in base al valore della sola area. Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione nonche' dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e' aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1977 al 7 febbraio 1980
