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L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare. L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, e' commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato:

  • a)nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;
  • b)nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni. Per l'urbanizzazione delle aree edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennita' e' determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione e' stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non e' stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennita' e' determinata in base al valore della sola area. Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione nonche' dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e' aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 30 gennaio 1977

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 305/2003

    Questione inammissibile
    1 ottobre 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto…

    Art. 3 cost. · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Sentenza n. 261/1997

    Questione infondata
    23 luglio 1997

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3, comma primo, e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello relativo alle aree agricole, e dell'art. 16, commi 4 e 5, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, nella parte in cui, relativamente all'indennità di espropriazione da attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative, in quanto - posto che nelle fattispecie sottoposte ai giudici "a quibus" risulta, per i terreni oggetto delle espropriazioni contestate, "l'esclusione di ogni vocazione edificatoria" o di "attitudine edificatoria" o di "suscettività edificatoria" neppure configurabile come "edificabilità di fatto"; e che con le proposte questioni si mira a far introdurre nell'ordinamento un "tertium genus", tra le aree edificabili e tutte le altre aree parificate, quanto alla stima dell'indennità, a quelle agricole, in tal modo superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) - tale scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarietà tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, ne' comunque pregiudica di per sé il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato, tenuto anche conto che per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II l. n. 865 del 1971 con tutti i relativi strumenti di tutela. red.: S. Di Palma

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Ordinanza n. 609/1987

    Altra decisione
    23 dicembre 1987

    Le dichiarazioni di illegittimita` costituzionale intervenute riguardo a due serie di norme succedutesi nel tempo in materia di commisurazione dell'indennita` di esproprio, nonche` il formarsi in argomento di una conseguente giurisprudenza della Corte di cassazione,rendono necessaria una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo, affinche` questi accerti, alla stregua di tali elementi, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a se` debba ancora considerarsi regolata dalla norma denunziata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma terzo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziato - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - in quanto commisura l'indennita` di espropriazione per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie. Tale articolo e` stato modificato dall'art. 14 della L. n. 10/1977, dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 19 stessa legge, con sentenza n. 5/1980; successivamente la misura dell'indennita` e` stata disciplinata dalla L. n. 385/1980, ritenuta anch'essa illegittima con sentenza n. 223/1983. In seguito, sono intervenute al riguardo le sentenze della Corte di cassazione nn. 5401/1984 e 4091/1985).

    Art. 42 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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