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Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

  • a)all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
  • b)alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
  • c)ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. ((La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7)).

Testo in vigore dal 29 ottobre 1950 al 26 maggio 1951

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/1959

    Questione infondata
    9 luglio 1959

    Vedi: Sent. 60/1957, 63/1957, 64/1957, 65/1957, 70/1957, 78/1957, 80/1957.

    Art. 113 cost. · Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1958

    Questione infondata
    18 gennaio 1958

    L'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilità per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi-provvedimento. Pertanto non è costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di Riforma fondiaria. Conformi: sentt. nn. 60, 63, 64, 65 e 78 del 1957.

    Art. 76 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 60/1957

    Questione infondata
    25 maggio 1957

    L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonché l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui è stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che è prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e ciò per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.

    Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950. 24 parole aggiunte.

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. aggiunto: La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art5 · fonte del testo