Art. 5
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Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
- a)all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b)alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
- c)ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. ((La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7)).
Testo in vigore dal 29 ottobre 1950 al 26 maggio 1951
