Art. 5
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Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
- a)all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b)alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
- c)ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1951, n.333
5La L. 18 maggio 1951, n.333 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 dicembre 1952."
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002
