Art. 5
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Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
- a)all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b)alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
- c)ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950
