Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLE GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE, IN CASO DI LICENZIAMENTO, DALLE LEGGI N. 300 DEL 1970 E N. 108 DEL 1990 - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e 4 della legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) nella parte in cui escludono l'applicabilita' al rapporto di lavoro domestico della disciplina in essi contenuta circa i limiti del licenziamento disciplinare e le garanzie contro il licenziamento invalido, non puo' aver corso per difetto di motivazione, nella ordinanza di rimessione, in punto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, consolidatasi con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, la violazione delle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori da' infatti luogo a sanzioni disciplinari diverse a seconda dell'appartenenza del datore all'una o all'altra delle tre "aree" normative distinte dalla legge n. 108 del 1990, e poiche' i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilita', l'inosservanza delle suddette garanzie procedurali, in tali rapporti, sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, la conseguente sanzione consistendo nell'obbligo di pagare l'indennita' sostitutiva del preavviso, salve le eventuali azioni penale e civile in caso di licenziamento ingiurioso. Percio' il giudice 'a quo' avrebbe dovuto precisare - cio' che non ha fatto - se le presunte mancanze lamentate nel caso dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). - Cfr. Cass., s.u., n. 4844/1994, richiamata da Corte costituzionale in S. n. 398/1994. Riguardo all'assoggettamento alle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori delle aziende con meno di sedici dipendenti, v. S. nn. 427/1989 e 586/1989 entrambe richiamate dal giudice 'a quo'. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 7 Statuto dei lavoratoriart. 4 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO ED AERONAUTICO - MODIFICA, EX LEGGE N. 108 DEL 1990, DEI REGIMI DI INAPPLICABILITA' E DI SOLO INDIRETTA OPERATIVITA', PER TALE PERSONALE, DELLE GARANZIE E NORME LIMITATIVE POSTE IN GENERALE IN MATERIA DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.
La legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti, avendo come destinatari le sole categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai, categorie non riferibili al personale navigante marittimo ed aeronautico, ed avendo lasciato integro, con l'abrogazione del solo primo comma, il terzo comma dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori, che domanda ai contratti collettivi l'applicazione dei principi dello statuto (tra cui quelli ricavabili dall'art. 18) alle "imprese di navigazione per il personale navigante", non ha rimosso i limiti posti dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori all'applicabilita' e, rispettivamente, alla diretta operativita', per quella categoria di lavoratori, delle norme e delle garanzie nell'una e nell'altro in generale sancite riguardo ai licenziamenti.
sentenza 41/1991massima n. 16893 Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratori
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - DISCIPLINA COMUNE - STATUTO DEI LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA TUTELA REALE - APPLICABILITA' PER IL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA, SOLO SE RECEPITO NEI CONTRATTI COLLETTIVI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione aerea lo statuto dei lavoratori rivela gravi limiti soprattutto nei confronti dei lavoratori occupati nelle imprese minori, non sempre tutelati dalla contrattazione collettiva, quando lascia a tale contrattazione l'applicazione del principio della tutela reale, determinando altresi' una sperequazione ingiustificata fra questa categoria di lavoratori e quella dei lavoratori marittimi e lavoratori comuni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' dell'art. 18 stessa legge, cosi' come modificato dall'art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108, al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).
sentenza 41/1991massima n. 16897 Riguarda ancheart. 1 legge 106/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE) - APPLICABILITA' DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DISCIPLINARE - ESCLUSIONE IN VIRTU' DEL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La situazione del personale navigante che, in virtu' dell'attuale operativita' dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (e in particolare del rinvio ivi contenuto ai contratti collettivi, ai fini dell'applicabilita' dei principi della legge) risulta privo delle garanzie previste dall'art. 7 stessa legge, relativamente ai provvedimenti desciplinari - compreso tra essi il licenziamento "ontologicamente" disciplinare - si pone in contrasto con fondamentali esigenze di tutela del personale stesso in relazione a diritti inviolabili, perfino per quanto concerne il momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la personalita' del lavoratore. Infatti, l'affidamento alla mediazione dei contratti collettivi nei riguardi del personale navigante - gia' deplorato dalla Corte - condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva: quest'ultima, oltre ad essere eventuale, non si e' finora rivelata idonea (anche per la disparita', eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione, rispetto ai lavoratori comuni, dei lavoratori nautici, ai quali, nel caso specifico di licenziamento disciplinare, spetta, a norma degli artt. 2 e 24 Cost., la tutela sostanziale e procedimentale goduta dai primi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 della medesima legge. - Su analoga questione, riguardante i lavoratori comuni: S. n. 204/1982. - V., come precedenti non invocabili nel caso di specie, S. nn. 96/1987 e 41/1991.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO 'EX' ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA' AI LAVORATORI DI IMPRESE DI PICCOLA DIMENSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione dell'art. 35, comma primo, della legge 20 maggio 1970 n. 300, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e", non rientra in alcuna delle ipotesi di inammissibilita' 'ex' art. 75 Cost., e risponde ai necessari requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito, essendo l'eventuale abrogazione referendaria diretta ad ampliare, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, la tutela dei lavoratori nelle unita' produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione dell'art. 35, comma primo, cit., limitatamente alle parole "dell'art. 18 e").
sentenza 65/1990massima n. 14942 LAVORO (RAPPORTO) - TUTELA REALE DEL POSTO DI LAVORO - REQUISITO DIMENSIONALE MINIMO DELL'IMPRESA - VERIFICA - SOMMA DEI DIPENDENTI DELLE VARIE UNITA' PRODUTTIVE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3,4, 35 E 41, COMMA SECONDO.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale quando l'ordinanza di rimessione non aggiunga nuovi argomenti a quelli gia` esaminati e disattesi con precedenti decisioni di rigetto di identica questione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3,4,35 e 41, comma secondo, Cost. - dell'art. 35, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 che non consente di sommare, ai fini della verifica di sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operativita` della tutela c.d. "reale" del posto di lavoro rispetto ai licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unita` produttive della medesima impresa, ubicate in comuni diversi; questione gia` dichiarata non fondata con sentt. nn. 81/1969, 55/1974, 189/1975, 152/1975, 2/1986).
LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - PERSONALE MARITTIMO NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - TUTELA REALE (REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO) DEL MARITTIMO LICENZIATO ILLEGITTIMAMENTE - FINALITA' DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIRETTA APPLICABILITA' DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La norma che prevede la tutela reale, con la reintegrazione nel posto di lavoro, del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 dello statuto dei lavoratori), e` tra quelle di non immediata e diretta applicabilita` al personale navigante delle imprese di navigazione, in quanto l'art. 35 (dello statuto) ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dei principi relativi, pur non conferendo delega legislativa al sindacato, bensi` potesta` negoziale particolarmente idonea alla concreta valutazione delle esigenze del settore. La contrattazione collettiva tuttavia o non e` intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori di opere, o, quando e` intervenuta, non e` riuscita a realizzare risultati appaganti; tanto che la disparita` di trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri prestatori di lavoro non si e` ridotta, ed anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico, e` diventata ancora piu` grave. La grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento cosi` verificatasi comporta, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 35, comma terzo, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente di applicare direttamente l'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. n. 129/1976
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO IN DIPENDENZA DEI LIMITI DIMENSIONALI NUMERICI DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IN UNA DELLE ORDINANZE DI RINVIO E, IN ALTRA, PER MANCATA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL RAPPORTO, OGGETTO DELLA CONTROVERSIA).
Le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto stabiliscono nei confronti del lavoratore dipendente, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, l'applicazione di un diverso trattamento economico a seconda dei limiti dimensionali numerici dell'impresa di appartenenza del lavoratore stesso) sono, nei casi di specie, inammissibili, in quanto il giudice a quo, in una delle ordinanze, non ha motivato in ordine alla affermata rilevanza, mentre, in altra, non ha individuato le norme regolamentari del rapporto, oggetto della controversia, per cui le disposizioni denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente eventuale. - S. n. 194/1970.
sentenza 2/1986massima n. 12094 Riguarda ancheart. 8 Licenziamenti individualiart. 11 legge 604/1966art. 18 Statuto dei lavoratori
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN DIPENDENZA DEI LIMITI DIMENSIONALI NUMERICI DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI - AUSPICATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE.
Secondo i principi gia' piu' volte affermati dalla Corte, e ormai condivisi dai giudici di merito ed anche dalla Cassazione, le ragioni che, riguardo alle garanzie e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento, hanno determinato il legislatore a differenziare le imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori occupati da datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri, occupati in imprese di maggiori dimensioni (con piu' di trentacinque dipendenti) e cioe' l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore di lavoro-lavoratore, la necessita' di non gravare di costi eccessivi le imprese minori, la necessita' di evitare tensioni nella fabbrica, conservano tutt'oggi la loro rilevanza e la loro validita' per cui il trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono irrazionali le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' e della politica economico-sociale che attua. Inoltre, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora attuali e valide, non e' irrazionale il diverso trattamento previsto per i lavoratori delle unita' produttive con piu' di quindici dipendenti. La piu' intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi lavoratori, continua a trovare adeguata giustificazione nella necessita' di svolgimento dell'attivita' sindacale in fabbrica, introdotta dallo Statuto dei lavoratori. Ed il diverso trattamento e' altresi' giustificato dalla mancanza di omogeneita' tra la situazione di questi lavoratori e quella di lavoratori di altre imprese. Peraltro, nelle ipotesi di imprese, o non imprese, con meno di trentacinque dipendenti, o unita' produttive con meno di quindici dipendenti, nelle quali trova attuazione, in base all'art. 2118 cod. civ., il recesso ad nutum, resta auspicabile che il legislatore nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato motivo del licenziamento dal datore di lavoro intimato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. relative agli artt. 8 e 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 (risarcimento danni conseguenti al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo); artt. 35, primo e secondo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e 11, primo comma, l. 15 luglio 1966, n. 604 (vigenza del recesso ad nutum per le imprese di minori dimensioni) e degli artt. 2118 cod. civ., 35 l. 300/1970 e 11 l. n. 604/1966 (inesistenza della tutela reale per i lavoratori di imprese di minime dimensioni)). - S. nn. 81/1961; 45/1965; 81/1969; 194/1970; 55/1974; 152, 178 e 189/1975; 256/1976.
sentenza 2/1986massima n. 12095 Riguarda ancheart. 8 Licenziamenti individualiart. 11 legge 604/1966
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - PARAMETRI COSTITUZIONALI NON PERTINENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 35, comma primo, della Costituzione si limita a stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III. Mentre, secondo l'art. 4, in base all'interpretazione piu' volte data dalla Corte, non e' garantito a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' come non e' garantito il diritto alla conservazione del lavoro e, ove siano previsti i casi, i modi e i tempi dei licenziamenti, la disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispettare l'esigenza di un trattamento eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni (il che e' nella fattispecie). Non e' percio' pertinente riferirsi ai suddetti parametri per sostenere la illegittimita' costituzionale delle norme che, nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori o da imprese di minori dimensioni, o impiegati in unita' produttive di minori dimensioni, consentono il licenziamento senza le garanzie e il trattamento previsti per gli altri lavoratori subordinati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, 35, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, e 2118 cod. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.).
sentenza 2/1986massima n. 12098 Riguarda ancheart. 11 legge 604/1966art. 8 Licenziamenti individuali
A. REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITI IMPLICITI INDICATI DALLA CORTE CON RIGUARDO AI QUESITI PLURIMI - PUNTUALE APPLICAZIONE IN PRECEDENTI PRONUNCE (SENTT. NN. 16/1978; 26, 27, 28 E 29/1981) - OMOGENEITA' ED UNIVOCITA' DEI QUESITI.
Ai fini del giudizio di ammissibilita` del referendum abrogativo, in caso di quesiti plurimi, l'elemento essenziale della omogeneita` dei quesiti referendari deve in concreto essere inteso nel senso che l'unitarieta` della proposta abrogativa emerga dalla constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore delle norme investite e dalla parallela univocita` delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessita` che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioe` la libera, consapevole e precisa espressione della volonta` popolare in ordine ai quesiti proposti.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 28 Statuto dei lavoratori
B. LAVORO (TUTELA DEL ) - STATUTO DEI LAVORATORI - REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITATO A PAROLE ED ESPRESSIONI CONTENUTE IN ALCUNE DISPOSIZIONI - NON RIENTRA IN ALCUNA DELLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM DALL'ART. 75, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA, PERALTRO, DEI REQUISITI DI OMOGENEITA' DELLA RICHIESTA E DELLA UNIVOCITA' DELLE CONSEGUENZE ABROGATIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Alla stregua del principio di omogeneita` ed univocita` del quesito, e` inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28 comma primo, 35 commi primo e secondo e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 (limitata alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali" per l'art. 28; "di quindici" e "di cinque" sia nel primo, che nel secondo comma dell'art. 35; "dagli altri enti" per l'art. 37), dato che i quesiti proposti non sono legati fra loro da nesso di inscindibile coerenza logica, in quanto riflettono da un lato l'organizzazione dell'attivita` sindacale dal punto di vista dei soggetti legittimati a promuoverla, dall'altro il campo di applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori. - cfr. SS. nn. 16/1977, 26, 27, 28, 29/1987
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 28 Statuto dei lavoratori
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LAVORO - RETRIBUZIONI - PRESCRIZIONE - INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO (APPLICABILITA' AL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970) - SOPRAVVENUTA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Dovrebbe ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo qualora costui, prima di sollevare questioni di costituzionalita` concernenti il decorso della prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione durante lo svolgimento di rapporti di lavoro privati, soggetti all'applicazione delle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970, non abbia accertato se tali leggi - con particolare riferimento agli artt. 11 della prima e 35 della seconda - siano applicabili al rapporto in oggetto. Se dopo l'ordinanza di rimessione e` intervenuta conciliazione giudiziale, va dichiarata l'inammissibilita` della questione sollevata, in quanto la conciliazione non consente attivita` processuale di sorta (e quindi neanche il riesame della rilevanza). - cfr. S. n. 63/1966
Riguarda ancheart. 11 legge 604/1986r.d. 262/1942
LAVORO (RAPPORTO DI) - ESTINZIONE E RISOLUZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMO DONNA - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DELLA DONNA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE (ANCHE PER JUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).
Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 636/1939art. 11 Licenziamenti individualiart. 2 legge 218/1952
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - PERSONALE NAVIGANTE - APPLICAZIONE DIRETTA AD ESSO DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO - PRINCIPI DI QUESTO - APPLICABILITA AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 129/1976.
LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - LICENZIAMENTI - GARANZIE - LIMITI - INDETERMINATEZZA DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (che pone limiti riguardo alle imprese nei cui confronti operano le garanzie previste in materia di licenziamenti) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., perche' non e' possibile desumere, con sufficiente certezza, dall'ordinanza di rinvio e dagli atti di causa, i termini della questione, ne' sono enunciati i profili per i quali la norma impugnata si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto.
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35 - LIMITAZIONE DELL'APPLICABILITA' DELL'ART. 18 DELLA STESSA LEGGE ALLE SOLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 35 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita l'applicabilita' delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza 27 giugno 1975, n. 189. - v. Sent. n. 189/1975.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA GENERALE - ESTENSIONE AI RAPPORTI CONTEMPLATI NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ESCLUSIONE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 18 E 35; COD. NAVIG., ARTT. 345 E 916 - REQUISITO DELLA GIUSTA CAUSA E DEL GIUSTIFICATO MOTIVO PER LEGITTIMARE IL RECESSO INDIVIDUALE - NON E' INTRODOTTO NEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AEREONAUTICO, BENSI' NE E' RISERVATA L'ATTUAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), non introduce esplicitamente il principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aereonautico, ne' rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 cod. navig. (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme ad essi conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non e' entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati dal codice della navigazione.
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratoriart. 10 Licenziamenti individualiart. 375 Codice della navigazioneart. 916 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE MARITTIMO E DI VOLO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO - ARTT. 1 E 10 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604; ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.
Riguarda ancheart. 10 Licenziamenti individualiart. 1 Licenziamenti individuali
LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - PERSONALE NAVIGANTE - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, TERZO COMMA - APPLICAZIONE DIRETTA AL PERSONALE NAVIGANTE DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO - PRINCIPI DI QUESTO - APPLICABILITA' AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI - NON COSTITUISCE DELEGAZIONE LEGISLATIVA AI SINDACATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 18, 35, 39 E 76 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione dell'art. 35, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - il cui contenuto precettivo consiste nell'affermazione della diretta applicazione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori alle imprese di navigazione per il personale navigante, e dell'affidamento dell'applicabilita' ai contratti collettivi concernenti detto personale dei principi dello Statuto medesimo - non prevede una sorta di delega legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo piu' idoneo per assicurare gradualmente, nella materia del lavoro nautico ed aereonautico, la stabilita' del posto di lavoro attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle organizzazioni sindacali di categoria; le associazioni sindacali non risultano, percio', investite di potesta' legislativa delegata, sicche' appare fuor di luogo il richiamo sia all'art. 76, sia agli artt. 18 e 39 Cost., i quali, anzi, vengono valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati nella materia in questione. Ne' infine puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati, perche', trattandosi nella quasi totalita' dei casi di contrattazione collettiva di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte devono essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione ad un sindacato. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata, nella parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilita' alle imprese di navigazione del principio della giusta causa e del giustificato motivo per i licenziamenti del personale navigante.