Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - ARRESTO IN FLAGRANZA E APPLICAZIONE DI MISURE COERCITIVE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti ai giudici remittenti affinche', essendo state le ordinanze di rinvio tutte pronunciate nel corso di processi per violazione dell'art. 152 del T.U. delle leggi di P.S., valutino se, alla stregua della normativa sopravvenuta (art. 13, primo comma, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del T.U. delle leggi di P.S.) la questione sia tuttora rilevante.
SICUREZZA PUBBLICA - PREVISIONE DI UN'IPOTESI DI ARRESTO OBBLIGATORIO FUORI DEI CASI DI FLAGRANZA NEL REATO - RESTITUZIONE DI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del T.U. leggi P.S..
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - ARRESTO - CONVALIDA - APPLICABILITA' DI MISURA COERCITIVA - TEMPORANEA APPLICAZIONE (NORME DI COORDINAMENTO DEL C.P.P. 1988) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990.
Riguarda ancheart. 6 legge 81/1987
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - ARRESTO - CONVALIDA - APPLICABILITA' DI MISURA COERCITIVA - TEMPORANEA APPLICAZIONE (NORME DI COORDINAMENTO DEL C.P.P. 1988) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990.
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - ARRESTO - CONVALIDA - APPLICABILITA' DI MISURA COERCITIVA - TEMPORANEA APPLICAZIONE (NORME DI COORDINAMENTO DEL C.P.P.) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990. - O. nn. 209/1990, 255/1990 e 256/1990.
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - PREVISTO ARRESTO IN FLAGRANZA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990.
LIBERTA' PERSONALE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DELLO STRANIERO - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - APPLICABILITA' DI MISURA COERCITIVA - TEMPORANEA APPLICAZIONE (NORME DI COORDINAMENTO DEL C.P.P.) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Del tutto conforme all'ord. n. 209/1990. - O. nn. 255/1990, 256/1990 e 334/1990.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERO - AVVIAMENTO ALLA FRONTIERA CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INOTTEMPERANZA ENTRO IL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELL'ARRESTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il reato dello straniero che non abbia ottemperato al provvedimento prefettizio di avviamento alla frontiera ha carattere permanente, onde - dopo la scadenza del prescritto termine - sussiste comunque lo stato di flagranza, il quale e' sufficiente a giustificare l'arresto, avendo il legislatore ritenuto, nelle sue discrezionali determinazioni, di dover prescindere dall'entita' obiettiva del reato e della pena edittale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 152 r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - sul rapporto fra arresto e pena edittale, v. S. n. 211/1975.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO - POTERE PREFETTIZIO - MANCANZA DI INSTAURAZIONE DI ALCUN CONTRADDITTORIO CON L'INTERESSATO MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO - POTERE PREFETTIZIO - MANCANZA DI INSTAURAZIONE DI ALCUN CONTRADDITTORIO CON L'INTERESSATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio del c.d. giusto procedimento non e` assistito in assoluto da alcuna garanzia costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 13/1962 e 23/1978.
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 COST. - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AGLI STRANIERI - LIMITI - SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - POSIZIONE NELLO STATO - DIFFERENZE RISPETTO AI CITTADINI - PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI NEI LORO CONFRONTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 152 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RAZIONALITA' DEL DIVERSO TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il principio di eguaglianza, quantunque debba ritenersi esteso agli stranieri - nonostante sia riferito, nell'art. 3 Cost., ai cittadini - allorche' si tratti della tutela dei diritti inviolabili, trova delle limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse alla diversita' dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo Stato e lo straniero, per cui non puo' escludersi che tra cittadino e straniero, benche' uguali nella titolarita' di certi diritti di liberta', esistano differenze di fatto e di posizioni giuridiche tali da giustificare razionalmente un diverso trattamento nel godimento di tali diritti. Pertanto, tenuto conto della diversificazione sostanziale di situazioni del cittadino e dello straniero nei riguardi dello Stato, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di p.s.), che consente all'autorita' amministrativa di vietare la circolazione e di allontanare dallo Stato con foglio di via obbligatorio gli stranieri sprovvisti di mezzi. Cfr.: sentt. nn. 20 del 1967 e 104 del 1969.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI NEI LORO CONFRONTI - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIMITAZIONI - MOTIVI DI SANITA' E DI SICUREZZA - DERIVAZIONE ANCHE DA CONDIZIONI PARTICOLARI - CONTRASTO CON L'ART. 16, COMMA PRIMO, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La liberta' di circolazione e di soggiorno dello straniero puo' essere legittimamente limitata, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, a tutela di particolari interessi pubblici quali i motivi di sanita' e di sicurezza (intesa, quest'ultima, come ordinato vivere civile), che possono nascere oltre che da situazioni generali anche da condizioni particolari, per cui non v'e' dubbio che la mancanza di mezzi di sussistenza da parte dello straniero costituisca una situazione tale da giustificare nei suoi riguardi oltre alla revoca del diritto di soggiorno anche la limitazione dello stesso e l'imposizione di determinati itinerari in caso di allontanamento. Di conseguenza, non e' fondata - in riferimento all'art. 16, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' ai prefetti di allontanare dallo stato, con foglio di via obbligatorio, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici. Cfr.: sent. n. 68 del 1964.
DIFESA (DIRITTO DI) - ART. 24 COST. - INTERPRETAZIONE - LIMITAZIONE LEGISLATIVA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GARANZIA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - STRANIERI - PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI NEI LORO CONFRONTI - T.U. LEGGI DI P.S. APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 152 - GARANZIA GIURISDIZIONALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La legge quando dispone in materia di diritti o di interessi, circoscrivendone piu' ampiamente la sfera, non ne comprime la garanzia giurisdizionale, ma si limita a determinare l'oggetto della garanzia stessa; a porre, cioe', una certa disciplina di un dato rapporto, in ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera ed impregiudicata. Ne consegue che nei riguardi dei provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti degli stranieri puo' aversi tutela giurisdizionale sia davanti al giudice amministrativo, sia mediante l'intervento dell'autorita' giudiziaria ordinaria in caso di denuncia per il mancato adempimento dell'obbligo imposto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che da' all'autorita' amministrativa facolta' di allontanare dallo Stato, con foglio di via, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici. Cfr.: sent. n. 8 del 1962.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI NEI LORO CONFRONTI EX ART. 152 T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO - NON ASSIMILABILITA' ALLE MISURE DI SICUREZZA - MOTIVAZIONE - NECESSITA' - SINDACATO SULL'USO DEL POTERE DISCREZIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, TERZO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il provvedimento di allontanamento dallo Stato dello straniero - adottato dal prefetto ai sensi dell'art. 152 della legge di p.s. - ha natura di atto amministrativo, non e' assimilabile alle misure di sicurezza personali quali regolate e disciplinate dal codice penale ed e' emanato nell'esercizio di un'attivita' discrezionale che sostanzialmente si risolve in una revoca dell'autorizzazione di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Esso deve essere adeguatamente motivato, al fine di poter stabilire se l'autorita' amministrativa abbia fatto o meno buon uso del potere discrezionale riconosciutole, ossia se l'atto sia conforme alla legge. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, terzo comma, e 102, primo comma Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' di allontanare dallo Stato, con foglio di via, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INSUFFICIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - SOGGIORNO E ALLONTANAMENTO DI STRANIERI.
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, per compiere l'esame della rilevanza, se e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 legge di P.S. nei confronti di un cittadino tedesco, senza considerare che le norme relative al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri sono contenute nel trattato tra l'Italia e la Germania occ. e nel trattato istitutivo della Comunita' europea; e senza stabilire se fosse applicabile la legge di P.S. o la speciale normazione fissata dai trattati.
sentenza 3/1968massima n. 2740