Art. 183Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1974 al 17 aprile 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze

[2]Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazioni destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto al quarto comma del successivo articolo 184, e' di competenza dell'Amministrazione, nell'ambito del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni, e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."

Testo vigente dal 18 luglio 1974 al 17 aprile 1975 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art183 · fonte su Normattiva