Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere e lamentata lesione del diritto di difesa - Eccepita inammissibilità per il carattere interpretativo della questione proposta - Reiezione.
Non è di carattere interpretativo, e quindi non è inammissibile, la questione sollevata dal giudice che, dopo aver esposto i motivi per i quali egli ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) non conterrebbe un accertamento parziale implicito della responsabilità dell'imputato, affermi che l'esclusione di questa categoria di sentenze dal novero di quelle che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, in tal modo, il giudice a quo ha, dapprima, ricostruito il significato della norma - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, assunta quale "diritto vivente" - e, poi, sostenuto che essa violerebbe alcuni precetti costituzionali.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere, e lamentata lesione del diritto di difesa - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Non incidenza sul diritto di difesa della prevista soggezione di una parte alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) dal novero delle sentenze che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza (anziché di prescrizione) per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, da un canto, perché disciplinare in maniera diversa la sentenza di "patteggiamento" rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificato, atteso che la sentenza di "patteggiamento" presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato (sentenza n. 155 del 1996) e contiene un accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico (ordinanze n. 106 del 2000 e n. 264 del 1999), onde è assimilabile alla sentenza di condanna; e, d'altro canto, perché la possibilità che il datore di lavoro resti soggetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore è tipica di qualsiasi termine di prescrizione e va considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore. - V. sentenza n. 354/2006.
Infortuni e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato - Procedimento penale contro i responsabili civili concluso con sentenza di patteggiamento - Azione di regresso da parte dell’inail - Non assimilabilità della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere - Esercizio nel termine di decadenza e non in quello (breve) di prescrizione (stabilito in caso di sentenza penale di condanna) - Prospettato contrasto con il diritto alla difesa in giudizio e con il principio di pari trattamento di situazioni consimili - Motivazione perplessa della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto l'azione di regresso dell'INAIL contro i responsabili civili di un infortunio sul lavoro sarebbe soggetta a termine triennale di decadenza in mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ed invece a termine triennale di prescrizione in presenza del menzionato accertamento. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa (equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere) che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. - V., sulla inammissibilità di questione prospettata per finalità di mera interpretazione, citata ordinanza n. 351/2001.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali - Diritto alla rendita - Prescrizione triennale - Mancata limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati e non riscossi - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e della garanzia previdenziale - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui sottopone a prescrizione triennale l'intero diritto alla rendita da infortunio e non invece quello ai ratei maturati e non riscossi, per asserito contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Identica questione e' gia' stata infatti dichiarata non fondata con sentenza n. 297 del 1999, in riferimento agli artt. 3 e 38 Costituzione e l'ordinanza di rimessione, pur contenendo un richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolve nella riproposizione alla Corte di argomentazioni gia` vagliate nella citata sentenza, senza aggiungere nuovi profili sostanziali di censura.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLA RENDITA INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE (NON LIMITATA AI SINGOLI RATEI) - ASSERITA INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE PREVISTA IN MATERIA IN COSTITUZIONE, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ESIGENZE, DI NATURA PUBBLICISTICA E PRIVATISTICA, DI SICURA VALENZA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' IL REGIME DI IMPRESCRITTIBILITA' VIGENTE PER LE PENSIONI INPS - ESCLUSIONE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIRCA LA DECORRENZA E LE CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA CONTESTATA PRESCRIZIONE, DI UN TRATTAMENTO ECCESSIVAMENTE PENALIZZANTE PER IL LAVORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che assoggetta a prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale e non soltanto quello ai singoli ratei. Come gia' da tempo rilevato dalla Corte, infatti, l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita INAIL risponde a due precise finalita', conformi alla 'ratio' dell'art. 38 Cost. - l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto - finalita' che mantengono sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto che si e' venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988, che ha riconosciuto la indennizzabilita' anche per le malattie non previste nelle apposite tabelle. Ne', d'altro canto, la necessita' di una imprescrittibilita' del diritto in questione - pretesa dal giudice rimettente - puo' farsi derivare da una sua presunta equiparazione con la pensione INPS, erroneamente assunta come 'tertium comparationis', giacche' - anche volendo prescindere dalla gia' piu' volte notata impossibilita', in generale (ai sensi dell'art. 3 Cost.), di istituire confronti tra sistemi previdenziali naturalmente diversi, e dal fatto che, del resto, sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che l'equo indennizzo (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione - non puo' non essere considerato, in proposito, il connotato risarcitorio che caratterizza la disciplina della materia 'de qua', disciplina ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS. E quanto poi all'obiezione che l'attuale sistema sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore, essa risulta smentita dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, circa la decorrenza del termine di prescrizione (non piu' dal momento della manifestazione della malattia, ma, se non coincidente, da quello del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita', e sempreche' il lavoratore ne abbia avuto piena conoscenza), e dalla giurisprudenza della Cassazione circa la possibilita' di comprendere tra le cause di interruzione della contestata prescrizione, non soltanto - come si era ritenuto in passato - la proposizione della domanda giudiziale, ma tutte quelle previste dal codice civile. Mentre resta infine non ipotizzabile che il decorso della prescrizione si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel decidere sulla domanda del lavoratore, poiche' quest'ultimo, a norma dell'art. 111, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 1124, - unitamente al quale va letta la impugnata disposizione dell'art. 112, primo comma - ha sempre la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della decisione dell'INAIL. - Riguardo alle finalita' e al fondamento dell'assoggettamento a prescrizione del diritto alla rendita INAIL, v., in particolare, oltre a S. n. 179/1988 (gia' citata nel testo), S. nn. 33/1974, 207/1997, 71/1993 e 350/1997. - Riguardo ai contrapposti caratteri del diritto alla rendita INAIL e della pensione INPS, v. S. nn. 166/1996, 31/1977, 17/1995 e 310/1994. - Inoltre, riguardo alla data di decorrenza della prescrizione in questione, S. nn. 116/1969, 129/1986, 544/1990 e 31/1991, nonche' Cassazione n. 11809/1998, e riguardo alle cause di interruzione opponibili, Cassazione, nn. 4857/1985, 9177/1997, 2463/1998 e 516/1998.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI INAIL - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE - CONGRUITA'.
Va confermato l'orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL va considerato congruo in ragione della specialita' del sistema in cui esso si inserisce, ma soprattutto avuto riguardo alla funzione cui il termine stesso risponde, nel garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della denuncia e contemporaneamente nell'assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione. red.: L. Tria
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE DALLA DATA DELL'INFORTUNIO ANZICHE' DA QUELLA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diritto del lavoratore infortunato ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro configura una situazione diversa e non comparabile con il diritto al risarcimento del danno conseguente ad un fatto reato, nell'un caso trattandosi di prestazioni contrattuali, dovute indipendentemente dall'accertamento di responsabilita' e commisurate solo alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa, nell'altro di una obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale che presuppone, di norma, il dolo o la colpa dell'autore e che e' integralmente commisurata al danno emergente ed al lucro cessante. Non e' percio' contrario al principio di uguaglianza che il termine di prescrizione triennale della pretesa assicurativa decorra dalla data dell'infortunio anziche' - come generalmente previsto in tema di responsabilita' extracontrattuale - dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del responsabile dell'evento dannoso; tanto piu' che la prestazione previdenziale, con il relativo regime di prescrizione, si inserisce in una fattispecie normativa complessa avente connotati di specialita', e che l'invocato differimento del 'dies a quo' per l'esercizio dell'azione nei confronti dell'INAIL comporterebbe il rischio di precludere a quest'ultimo il tempestivo esercizio dell'azione di regresso contro il datore di lavoro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 112, comma primo, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2947, comma terzo, cod. civ.). - Sulle differenze e connessioni tra pretesa assicurativa e pretesa risarcitoria, v. S. nn. 134/1971, 356/1991, nonche' (con riguardo al cd. danno biologico) 485/1991; sui connotati di specialita' della normativa previdenziale, v. S. nn. 22/1967, 74/1981; sulla (legittima) diversa durata dei rispettivi termini prescrizionali, v. O. n. 458/1987; sul termine per l'azione di regresso dell'INAIL, v. S. n. 78/1972.
sentenza 71/1993massima n. 19191 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESAME DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI TENER CONTO DI PROFILI NON DEDOTTI DAL GIUDICE RIMETTENTE E NON RILEVANTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Nel valutare la questione di costituzionalita' sottoposta al suo esame, non puo' la Corte tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente ne' rilevanti nel giudizio 'a quo'. (Nella specie, la Corte - investita di questione concernente la diversa decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL e dell'azione risarcitoria da fatto reato - ha ritenuto di non tenere conto dell'impossibilita', giurisprudenzialmente affermata, di interrompere, nel primo caso, il termine prescrizionale con atto stragiudiziale).
sentenza 71/1993massima n. 19192 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE DALLA DATA DELL'INFORTUNIO ANZICHE' DA QUELLA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine prescrizionale di tre anni a decorrere dalla data dell'infortunio sul lavoro - entro cui va esercitata l'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL - risponde ad esigenze, quali la pronta ricerca dei fatti e delle prove e il tempestivo conseguimento della prestazione, che non possono ritenersi soddisfatte dalla pendenza del procedimento penale a carico del datore di lavoro; percio', il mancato differimento del 'dies a quo' della prescrizione al momento in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del processo penale, non comporta violazione dell'art. 38 Cost., atteso che quest'ultimo attiene all'adeguamento dei mezzi previdenziali piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, sempreche' esse non siano tali da compromettere lo stesso conseguimento; e tanto piu' che l'eventuale prescrizione della pretesa assicurativa non impedisce comunque al lavoratore infortunato di far valere la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile del reato da cui e' derivato l'infortunio. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 112, comma primo, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 38 Cost.). - Sulla finalita' del termine prescrizionale in esame, v. S. nn. 129/1986 e 31/1977; sull'inopponibilita' all'INAIL del giudicato penale favorevole al datore di lavoro, v. S. n. 102/1981; sulla portata dell'art. 38 Cost., v. S. nn. 33/1977, 33/1974 e 10/1970; sul diritto dell'infortunato all'integrale risarcimento del danno (al di la' delle prestazioni erogate dall'INAIL), v. S. n. 74/1981.
sentenza 71/1993massima n. 19194 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PREVISTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A CONSEGUIRLE E NON SOLTANTO DEL DIRITTO AI RATEI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO IN CUI, DOVENDO RITENERSI OPERANTE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AZIONE DELL'ASSICURATO RISULTA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Qualora la prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per malattia professionale, di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorra, in forza delle statuizioni della Corte costituzionale in materia, dal giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di indennizzabilita' (in quanto posteriore alla denuncia dell'assicurato) ed, inoltre, al momento del raggiunto consolidamento (nella specie il 7 ottobre 1987) risulti essere ancora in corso il procedimento amministrativo (nella specie esauritosi solo il 19 settembre 1989), la sospensione della prescrizione durante tale procedimento, per centocinquanta giorni, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., non puo' farsi decorrere - costituendo una modalita' temporale della stessa prescrizione - da una data anteriore all'inizio della decorrenza di questa, l'azione giudiziaria dovendo, di conseguenza, essere proposta nel termine non di solo tre anni, ma di tre anni e centocinquanta giorni. Difetta quindi di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui assoggetta a prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I del citato testo unico, e non soltanto - come invece e' previsto per la pensione di invalidita' e vecchiaia - ai ratei maturati anteriormente alla domanda in sede amministrativa. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio nel quale, operando, nella su descritta situazione, la sospensione della prescrizione, l'azione dell'assicurato risulta tempestivamente proposta, il diverso avviso del giudice rimettente fondandosi sull'errato presupposto che la sospensione della prescrizione, decorrendo dalla data della denuncia dell'assicurato (24 agosto 1986), anteriore di piu' di centocinquanta giorni a quella del consolidamento, non fosse nel caso applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - S. nn. 116/1969, 544/1990 e 31/1991.
Riguarda ancheart. 111 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA NELL'IPOTESI IN CUI IL GRADO DI INDENNIZZABILITA' SIA STATO RAGGIUNTO PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA.
Come gia' osservato, la sentenza n. 116 del 1969 si e' limitata a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto consentiva il decorso del termine prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia professionale, anche quando quest'ultima - considerata come situazione patologica ingravescente - avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilita' successivamente alla manifestazione, e quindi - diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza meno recente e, nel caso di specie, dal giudice a quo - ha lasciato ferma la decorrenza della prescrizione dal giorno della manifestazione della malattia, nell'ipotesi in cui il grado di indennizzabilita' sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa. E poiche' siffatta interpretazione - come anche gia' rilevato - non resta superata dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ad opera della sentenza n. 206 del 1988, dell'art. 135, secondo comma, dello stesso d.P.R., continua ad essere rilevante, ai fini del decorso del termine prescrizionale (ex art. 112, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) la manifestazione obiettiva della malattia, manifestazione da intendersi come indicativa di ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato della sua esistenza e incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli quindi (v. massima B) di poter utilmente far valere il proprio diritto. - S. nn. 116/1969, 206/1988 e 544/1990.
sentenza 31/1991massima n. 16819 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PRESCRIZIONE (TRIENNALE) NEI CASI IN CUI IL GRADO DI INDENNIZZABILITA' SIA STATO RAGGIUNTO PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - INCERTEZZA DEL DIES A QUO E CONSEGUENTE GRAVOSITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perche', nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilita' anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioe' suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita'. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto piu' in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.
sentenza 31/1991massima n. 16821 Riguarda ancheart. 135 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - AZIONE GIUDIZIALE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI TALE RENDITA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEL GRADO DI INDENNIZZABILITA' - MANCATA PREVISIONE, PER GLI EREDI, DI DIVERSA DECORRENZA DEL TERMINE NELL'IPOTESI CHE LA MALATTIA, NELLA SUA RISALENZA, SIA ACCERTABILE SOLO CON ESAME AUTOPTICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilita' sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilita' ante mortem (cioe' prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilita' ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non puo' ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico e' utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem puo' dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONI DI REGRESSO E DI SURROGA CONTRO IL DATORE E IL TERZO RESPONSABILI DELL'INFORTUNIO - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL RELATIVO GIUDIZIO - ASSUNTA PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 112, COMMA QUINTO; COD.CIV., ART. 2947, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3 E 24.
Non sono irragionevoli le scelte del legislatore - adottate nell'uso del suo potere discrezionale - con riguardo ai termini prescrizionali fissati per l'esercizio delle azioni di surroga (ex art. 1916 cod.civ.) e di regresso (ex d.P.R. n. 1124/1965), esperibili in sede civile dall'istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) nei confronti, rispettivamente, del terzo e del datore di lavoro responsabili del fatto-infortunio. Nella specie, infatti, ancorche' sia prevista eguale decorrenza (dalla data dei provvedimenti giudiziali penali) per coloro che hanno partecipato al processo e per coloro che non vi hanno partecipato, i profili pubblicistici della materia, sono, tuttavia, prevalenti, sia per l'esigenza di non differire a lungo l'inizio delle azioni civili, collegate ai possibili accertamenti effettuati in sede penale, sia per la necessita' di apprestare le difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. Ne' puo' dirsi violato l'art. 24 Cost., poiche' i termini fissati per le due azioni (5 anni e 3 anni) sono certamente congrui e tali da non vanificare la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, comma terzo, del cod.civ. e dell'art. 112, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.nn. 102/1981; 118/1986.
Riguarda ancheart. 2947 Codice civile
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CONTROVERSIE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'INFORTUNIO - SUPPOSTA MANCATA PREVISIONE DI DIVERSA DECORRENZA, IN CASO DI DANNO MANIFESTATOSI SUCCESSIVAMENTE ALL'INFORTUNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DEI MEZZI ALLE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DALLA DATA DI MANIFESTAZIONE DEL DANNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Poiche' a seguito della decisione della Corte costituzionale, resa nella contigua materia delle malattie professionali, si e' venuto consolidando l'orientamento esegetico per il quale, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di infortunio sul lavoro - previsto dall'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - prende a decorrere dalla data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio, non e' piu' invocabile l'interpretazione basata sul presupposto che detto termine decorre invece dal giorno dell'infortunio, anche nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo a quello dell'infortunio stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata in base all'assunto che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di tre anni decorrente, in ogni caso, dal giorno dell'infortunio e non da quello in cui si sia manifestato il danno conseguenziale). - S. n. 116/1969, in tema di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di malattia professionale.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CONTROVERSIE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SOPRAVVENUTA INTRODUZIONE DEL RITO SPECIALE DEL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Se da una parte e' vero che l'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - da consolidata giurisprudenza interpretato nel senso che la sola domanda giudiziale vale ad interrompere il previsto termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento di prestazioni di assicurazione obbligatoria - non viola, col privare gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali dei mezzi stragiudiziali di interruzione della prescrizione spettanti alla generalita' dei creditori (art. 2943, comma quarto, cod. civ.), il principio d'eguaglianza, giustificandosi l'anzidetta disparita', di per se', di fronte all'art. 3 Cost., in base a peculiari esigenze delle controversie infortunistiche, non riscontrabili nella generalita' dei rapporti di credito; non e' men vero, d'altra parte, che il rispetto di detto principio impone, onde evitare che ulteriormente deteriore ne sia la posizione, di non addossare a chi agisca per il conseguimento delle prestazioni di assicurazione obbligatoria (senz'altro mezzo, diversamente dagli altri creditori, per interrompere la prescrizione) i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale - nel rito speciale del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973 - non puo' effettuarsi la vocatio in ius, e dunque, la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il succitato art. 112, comma primo, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative, in caso di infortunio sul lavoro o di affezione da malattia professionale, sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 31/1977.
Riguarda ancheart. 111 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
SENT. 11O/82 A. DECRETO DELEGATO - DECRETI DELEGATI E TESTI UNICI - LORO DISPOSIZIONI RIPRODUTTIVE DI ALTRE PRECEDENTI - CREANO NORME NUOVE CON EFFETTO ABROGANTE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE NEL CAMPO REGOLATO.
Un esercizio incompleto della delega non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e non puo` dar luogo ad una concreta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione. La disposizione della legge delegata (nella specie, contenuta in un testo unico, il quale ha effetto abrogante della disciplina precedente nel campo da esso regolato) crea una norma nuova, anche se riproduttiva di quella precedente.
ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINI DI PRESCRIZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE VARIE AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO ASSICURATIVO - PARIFICAZIONE IN TRE ANNI, SALVO IL TERMINE DI UN ANNO CONCERNENTE L'AZIONE DELL'INAIL PER LA RISCOSSIONE DEI PREMI ASSICURATIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In materia di assicurazione infortuni, non sussistendo interdipendenza funzionale tra previo versamento dei contributi e richiesta delle prestazioni (cui l'istituto e` obbligato anche in difetto del pagamento dei premi), non e` censurabile lo squilibrio fra termine di prescrizione dell'azione dell'istituto verso l'assicurato per il conseguimento dei premi e dell'azione dell'assicurato verso l'istituto per il conseguimento delle prestazioni. Ne` dalla formula della legge di delegazione (art. 30 l. 19 gennaio 1963, n. 15) puo` inferirsi l'obbligo per il legislatore delegato di prolungare il primo termine. L'incongruita` di un termine di prescrizione puo` ammettersi solo quando esso, per la sua breve durata, non rende effettiva la possibilita` di esercizio del diritto cui si riferisce. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost. ed all'art. 30 della l. 19 gennaio 1963, n. 15, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce in un anno il termine di riscossione dei premi assicurativi da parte dell'INAIL). - cfr. S. n. 78/1972
Riguarda ancheart. 30 legge 15/1963
LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO IN CASO DI PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INPS (EX LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 58) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - BREVITA' - DEDOTTA MA NON SPECIFICATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.
La congruita' di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel piu' breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidita' e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermita' comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermita'. Non e', quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' e' violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevita' del termine di prescrizione di tre anni non e' configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualita'.
Riguarda ancheart. 111 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 58 legge 153/1969