Art. 112

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L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.3 L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e 11. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma e' interrotta quando gli aventi diritto all'indennita', ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle relative norme. Il giudizio civile di cui all'art. 11 non puo' istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno - 8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) nonche' dell'art. 112, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)".

Testo vigente dal 17 luglio 1969 al 1 marzo 1980 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art112 · fonte su Normattiva