Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Dovere di lealtà e di probità

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 26 aprile 2025 al 18 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6485/2026

    Non integra abusivo frazionamento del credito la domanda che, pur relativa a una vicenda negoziale complessivamente unitaria, sia fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base di una precedente domanda, benché tutti conosciuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, fondata su fatti diversi da quelli posti a fondamento di analoga domanda precedentemente proposta dalla stessa parte, benché correlati alla medesima vicenda negoziale esitata nella stipula di un contratto preliminare).

    Rv. 678239-02Rassegna di marzo 2026, p. 217Art. 1337 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 88 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5186/2026

    Espressioni sconvenienti e offensive

    Ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. - Potere discrezionale del giudice di merito - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

    L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi costituisce esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice e non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

    Rv. 678160-02Rassegna di marzo 2026, p. 197Art. 88 c.p.c. · Art. 89 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4226/2026

    In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari · Contratti in genere

    Rv. 677450-01Rassegna di febbraio 2026, p. 61Art. 274 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33854/2025

    In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile › Limiti del giudicato

    Rv. 677189-01Rassegna di dicembre 2025, p. 123Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 88 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33673/2025

    L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).

    Rv. 677357-01Rassegna di dicembre 2025, p. 119Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 99 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30761/2025

    In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).

    Rv. 676976-02Rassegna di novembre 2025, p. 56Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24267/2025

    In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 676235-03Rassegna di luglio 2025, p. 180Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22391/2025

    In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).

    Rv. 676128-01Rassegna di luglio 2025, p. 250Art. 274 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21604/2025

    Risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito - Abusivo frazionamento del credito - Conseguenze - Improponibilità o inammissibilità della seconda domanda - Condizioni.

    La domanda di risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito non può essere frazionata in diversi giudizi, essendo, in tal caso, quella proposta per seconda improponibile ovvero inammissibile, a seconda che, al momento della sua introduzione, il primo giudizio (che non può essere unito a quello successivamente instaurato) sia, rispettivamente, ancora pendente ovvero già concluso con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 675894-01Rassegna di luglio 2025, p. 228Art. 88 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10964/2025

    Espressioni sconvenienti e offensive

    Istanze ex art. 89 c.p.c. - Autonomia rispetto all'oggetto principale della causa - Conseguenze - Impugnazione specifica - Necessità - Omessa impugnazione - Giudicato interno - Sussistenza.

    L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

    Rv. 674801-01Rassegna di aprile 2025, p. 276Art. 89 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 77/2018Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 92 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arre…

  • Ordinanza n. 190/2018Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 92 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 nov…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 92 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 596/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

  • Ordinanza n. 508/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: Riunisce i ricorsi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 292/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 100 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

  • Ordinanza n. 46/1981Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte co…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia