Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilità delle offese alla religione cattolica (già religione dello stato) mediante vilipendio di cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principî di eguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose - Erroneità del presupposto interpretativo adottato - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica. - Con la citata sentenza n. 329/1997, la Corte ha, anche, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. pen., riconducendo, così, ad uguaglianza la sanzione penale prevista dagli artt. 404 e 406 cod. pen., in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione 'quoad penam' tra le diverse confessioni religiose.
Riguarda ancheart. 404 Codice di procedura penale
PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI PROROGA - CONTENUTO - PREVISIONE DELLA MERA INDICAZIONE DELLE NORME SOSTANZIALI VIOLATE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI E' GIA' A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATOGLI PER AVER RICEVUTO L'INFORMAZIONE DI GARANZIA E CHI RICEVE COME PRIMO ATTO DEL PROCEDIMENTO LA RICHIESTA DI PROROGA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito un reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimita', che non puo' essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione e' la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quo' come <<diritto vivente>>, alla stregua del quale l'<<indicazione della notizia di reato>> richiesta dall'art. 406, comma 1, e' assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia, e' altresi' vero che la mancanza di uniforme determinazione da parte del legislatore del contenuto della notizia di reato e' funzionale alle finalita', definibili sulla base del necessario rispetto della parita' delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attivita' necessaria per l'esercizio dell'azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima: solo cosi', infatti, sara' reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Pertanto, nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari, e' inevitabile concludere che la stessa apparente genericita' delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la 'notitia criminis' rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perche' l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello <<minimo>> che e' indicato dall'art. 369; modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, risulta conforme al dettato costituzionale.
PROCEDIMENTO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - ONERE A CARICO DEL GIUDICE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA, NELLA SPECIE, DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - RITENUTA SUSSISTENZA DI <<LIMITAZIONI OPERATIVE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE>> - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 97 Cost. - neppure l'art. 101 Cost. appare correttamente evocato dato che i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, espressamente stabiliti dalla legge, sono da circoscrivere a profili di mero fatto, privi, come tali, di rilievo sul piano costituzionale. Peraltro, la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalita' del legislatore, esercitata non irragionevolmente, tenuto conto che il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la predetta richiesta appare predisposto al fine di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la notifica debba essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-'bis' cod. proc. pen., quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-'bis' dello stesso codice. - Cfr., da ultimo, O. n. 11/1999, nella quale si e' ribadito che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, NELLE NORME DEL CODICE, DI PRECISE DETERMINAZIONI PER IMPEDIRE CHE L'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO SIA EFFETTUATA DAL PUBBLICO MINISTERO, DISCREZIONALMENTE, IN UN MOMENTO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI GLI INDIZI DI REITA' SIANO EMERSI - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLE INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI IN ASSENZA DELLA ISCRIZIONE IMMEDIATA - ASSERITA DIFFORMITA' RISPETTO ALLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA, CON CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro
sentenza 94/1998massima n. 23778 Riguarda ancheart. 405 Codice di procedura penaleart. 335 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DURATA PREDETERMINATA PER LEGGE E INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PREVISTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE DETERMINAZIONI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ESERCIZIO O MENO DELL'AZIONE PENALE - CONSEGUENTE ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA E DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato e si raccorda alla finalita' stessa di detta attivita' che non e', come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma e' destinata unicamente a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi e' contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost.. Peraltro l'eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.M. e comunque puo' trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 174/1992 e O. n. 48/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 405 Codice di procedura penaleart. 407 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE PER IL LORO COMPIMENTO - DECORRENZA DALLA DATA DI ISCRIZIONE IN REGISTRO DELLA NOTIZIA DI REATO ANZICHE', IN CASO DI RITARDATA ISCRIZIONE, DA QUELLA DELLA RICEZIONE DELLA NOTIZIA - LAMENTATA INOSSERVANZA DELLA PREVISIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI CIRCA IL DIRITTO DI OGNI PERSONA ALL'ESAME DELLA SUA CAUSA IN TEMPO RAGIONEVOLE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IL PREGIUDIZIO SUBITO DALL'INDAGATO RISPETTO ALLA SITUAZIONE TIPICA PREVISTA, E DELLA ESIGENZA DI CERTEZZA NELLE CONDIZIONI E NEI TEMPI DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCESSO, REGOLATO DALLA DISCIPLINA TRANSITORIA, NEL QUALE LA NORMA IMPUGNATA E' INAPPLICABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA .
La legittimita' costituzionale della decorrenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, agli effetti della prevista inutilizzabilita' degli atti di indagini eseguiti dopo la sua scadenza, dalla data di iscrizione della notizia di reato nel relativo registro anziche' - nei casi in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto immediatamente - dalla data di ricezione della notizia, non puo' essere messa in discussione in un processo che - come nel caso il giudizio 'a quo' - in corso alla data del 24 ottobre 1989, pur proseguendo con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice, risulta regolato dalla disciplina transitoria, e nel quale pertanto, in forza dell'art. 258, terzo comma, d.lgs. n. 271 del 1989, i termini di durata delle indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 - in relazione all'art. 2 (alinea) legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 112 Cost., dell'art. 335 - in relazione agli artt. 406 e 407 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
Riguarda ancheart. 407 Codice di procedura penaleart. 335 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI PROROGA DEL P.M. A TERMINE SCADUTO - POSSIBILITA' PER IL G.I.P., IN TALE IPOTESI, DI PROROGARE IL TERMINE O DI CONCEDERE ULTERIORE PROROGA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE CON DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER CASI IDENTICI - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA CON ATTRIBUZIONE DI ECCESSIVO POTERE AL P.M. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione di specifici limiti temporali per lo svolgimento delle indagini preliminari, frutto di una precisa scelta del legislatore, soddisfa, da un lato, la necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni e, dall'altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, ne' contraddice il precetto dell'art. 112 Cost., non potendo il termine in questione, di per se', essere considerato come un fattore idoneo a turbare le determinazioni da assumersi, al suo spirare, dal pubblico ministero. Pertanto la previsione, con la sentenza additiva prospettata dal giudice ' a quo', di una proroga del termine e della concessione di una ulteriore proroga, da parte del G.I.P., anche se richieste dal P.M. dopo la loro scadenza, porterebbe ad affidare alle incontrollate scelte del pubblico ministero il potere di stabilire il momento in cui formulare la richiesta di proroga del termine, determinando la sostanziale vanificazione dell'intera disciplina e la possibile stasi del procedimento per un tempo indefinito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - V., riguardo alla necessita' della previsione di un termine per lo svolgimento delle indagini preliminari, la sent. n. 174/1992 e l'ord. n. 222/1992.
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE DI SEI MESI - RICHIESTA DI PROROGA FORMULATA DAL P.M. - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE NON SIA GIA' SCADUTO - IRRAGIONEVOLE CONDIZIONAMENTO DELL'AZIONE PENALE - INCOERENZA CON LA 'RATIO' DELLA NORMATIVA PER CUI E' NECESSARIO CHE LA RICHIESTA DEL P.M. (E NON ANCHE IL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P.) SIA POSTA IN ESSERE PRIMA DELLA SCADENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NORMATIVA CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE.
La previsione del termine di sei mesi entro i quali deve essere contenuta la fase delle indagini preliminari e' diretta al soddisfacimento della duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato. La 'ratio' che sorregge la disciplina in questione trova dunque piena realizzazione nel fatto che entro quel termine la richiesta di proroga sia presentata; che debba anche intervenire la decisione del giudice entro il termine stesso e' regola diversa, assente dalle previsioni della legge di delega (cfr. art. 2, n. 48 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e suscettibile di condizionare irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale subordinando la concessione della proroga ad evenienze imponderabili ed accidentali. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - assorbite le censure sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali - degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi prevedono che il giudice possa prorogare il termine stabilito per la durata delle indagini preliminari solo "prima della scadenza". Conseguentemente, caducata tale norma, mentre il pubblico ministero resta obbligato a formulare la sua istanza entro il medesimo termine, il giudice provvedera' nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza dei cinque giorni concessi alle parti dal terzo comma dell'art. 406 per la presentazione di memorie.
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE GIA' PROROGATO DAL G.I.P. - RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA FORMULATA DAL P.M. - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE PROROGATO NON SIA SCADUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, cod. proc. pen. (v. massima A) comporta come conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale anche dell'art. 406, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui parimenti prevede che il giudice possa autorizzare ulteriori proroghe "prima della scadenza del termine prorogato".
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE: MESI SEI - POSSIBILITA' DI PROROGA PRIMA DELLA SCADENZA DI TALE TERMINE - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SCADENZA - LAMENTATA INESISTENZA DI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE SUL P.M. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura penaleart. 407 Codice di procedura penaleart. 405 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - POSSIBILITA' DI PROROGA SOLO PRIMA DELLA SCADENZA, ANZICHE' ENTRO I QUINDICI GIORNI DAL DECORSO DEI CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DEL P.M. ALL'INDAGATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma (art. 406, primo comma, cod. proc. pen.) gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, con pronuncia con la quale e' stato, inoltre, chiarito che il giudice dovra' provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406. - S. n. 174/1992.
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - RICHIESTA DI ULTERIORI PROROGHE FORMULATE DAL P.M. - RITENUTA POSSIBILITA' DI CONCESSIONE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE GIA' PROROGATO NON SIA SCADUTO - CONTESTATA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 174/92.
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - RICHIESTA DI PROROGA FORMULATA DAL P.M. - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE NON SIA SCADUTO - RIGETTO ANCHE NEL CASO CHE LA RICHIESTA, BENCHE' PERVENUTA PRIMA DI TALE DATA, SIA STATA NOTIFICATA ALL'INDAGATO DOPO LA SCADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ' A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', perche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce del nuovo quadro normativo esistente a seguito dell'intervenuto d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992, n. 356), che con l'art. 6, secondo comma, ha integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed uniformandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 1992, l'art. 406 del codice di procedura penale. - S. N. 174/1992.
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - RICHIESTA DI PROROGA - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE NON SIA SCADUTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEL POTERE DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE DETERMINATA DA SITUAZIONI NON PREDETERMINATE PER LEGGE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della nuova disciplina determinatasi in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 174/1992, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, (quest'ultimo riferito alla proroga delle indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, nonche', ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato") ed, inoltre, alla sostituzione dell'art. 406 c.p.p. con l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. - S. n. 174/1992.