Art. 313 c.p.Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 20 marzo 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

[2]Parimenti, non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

[3]Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

[4]I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in reazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 20 marzo 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art313 · fonte su Normattiva