Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
REATO IN GENERE - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - DIFFICOLTA' NELL'INDIVIDUAZIONE DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp artt. 159, primo comma, e 313; rdl 9 dicembre 1941, n. 1386, art. 3. - cst art. 3.
In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non e' corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficolta' nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficolta'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 159 Codice penaleart. 3 r.d.l. 1386/1941
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313 - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 104 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 104 Cost., in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata dichiarata infondata con sent. n. 142 del 1973 e, successivamente, manifestamente infondata con sent. n. 7 del 1975.
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313 - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate genericamente e specificamente in riferimento al principio di eguaglianza e gia' dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136 del 1974.
sentenza 7/1975massima n. 7589 VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313 - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO E SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. 25, comma primo e secondo, e 112 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di giurisdizione, di legalita' della pena o di officialita' dell'azione penale, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 22 del 1959 e manifestamente infondate con le ord. nn. 39, 71 e 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost., non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.
sentenza 7/1975massima n. 7590 VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313 - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-110 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. da 101 a 110 della Costituzione e gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con la sent. n. 20 del 1974 e con le ord. nn. 5, 39 e 136 del 1974.
sentenza 7/1975massima n. 7591 VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' ALLO STESSO ORGANO VILIPESO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL GOVERNO RISPETTO AD ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative ed alla Corte costituzionale per quanto riguarda l'attribuzione del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere per reati di vilipendio nei riguardi di detti organi: le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato consentono infatti discipline non sempre tra loro uniformi, mentre e' anche da rammentare che, a differenza delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "Consiglio dei ministri", ma e' organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sent. n. 142 del 1973 al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia e' "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.
sentenza 7/1975massima n. 7592 VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' AL GOVERNO NELLA SUA GLOBALITA' O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 95 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 95 della Costituzione, sotto il profilo dell'attribuzione al Ministro della Giustizia, anziche' al Governo "nella sua globalita'" o al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai reati di vilipendio nei confronti del Governo stesso: la norma costituzionale invocata come parametro non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei Ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilita' ed e' noto che quei poteri si esercitano anche fuori del Consiglio, nei confronti dei Ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed e' anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo, che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazioni a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
sentenza 7/1975massima n. 7593 PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD.PROC.CIV., ART. 313, SECONDO COMMA - NOTIFICAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE ADITO - TERMINE DI COMPARIZIONE - ASSUNTA BREVITA' E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OSSERVANZA DEL TERMINE NELLA SPECIE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'asserita brevita' del termine previsto dall'art. 313, secondo comma, c.p.c., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al Pretore, non ha avuto infatti alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, ne' potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento. (Nella specie il Pretore di Torino aveva, all'udienza del 10 luglio 1972, su richiesta del Comune di Torino, convenuto, rinviato la causa all'udienza del 20 novembre 1972 per la chiamata del terzo a norma dell'art. 106 c.p.c. e, con ordinanza 17 dicembre 1972, sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in quanto il termine di tre giorni liberi, previsto da tale norma, sarebbe incongruo, inadeguato, irrazionale).
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NON VIOLA GLI ARTT. 101, 104, 110 E TITOLO IV SEZ. I, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e piu' in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della Parte seconda della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziche' al Consiglio superiore della Magistratura . Cfr.: gia' la sentenza n. 142 del 1973.
sentenza 5/1974massima n. 6984 AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO, ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 313, terzo comma, c.p., concernente l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' del Consiglio superiore della Magistratura, a procedere per i reati di vilipendio dell'ordine giudiziario, questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973.
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - CODICE PENALE, ART. 312, TERZO COMMA - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione ed alla legge 24 marzo 1958, n. 195, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministero per la Grazia e Giustizia (cfr. gia sentenze n. 22 del 1959, 91 del 1971 e 142 del 1973, nonche' ord. n. 5 del 1974).
REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313 - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - NON VIOLA GLI ARTT. 111, 112 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 313 del cod. pen., gia' dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1971 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 39 del 1974.
REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313 - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - NON VIOLA GLI ARTT. 1, 3, 102, 103, 104, 111, 112 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 del c.p. sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 102, 103, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con le sentt. nn. 22 del 1959, 91 del 1971, 17 del 1973, 142 del 1973 e 20 del 1974 e manifestamente infondata con le ord. nn. 5, 39, 71 del 1974.
REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - IMPLICA UNA VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA' POLITICA - CONDIZIONA DALL'ESTERNO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. pen. non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, poiche' la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere, e' tipicamente una valutazione di politica opportunita', che non puo' pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge, caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno - il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data - interamente riservato alla autorita' giudiziaria.
REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - PRESUPPONE CHE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTENGANO A SITUAZIONI SOGGETTIVE DI DIRITTO O DI INTERESSE LEGITTIMO.
L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. ,pen., non contrasta con l'art. 113 della Costituzione, poiche' questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se' situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo: il che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o non essere, sottoposto a procedimento penale.
REATI E PENE - AMNISTIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - DIFFERENZA.
La situazione conseguente al diniego di autorizzazione a procedere e' diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, poiche' l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilita' del fatto, mentre l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto, la mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere medio tempore e preclude percio' in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito. - S. n. 175/1971.
REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ATTIVITA' NON ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, NE' INCIDENTE SUL LIBERO ED INDIPENDENTE ESERCIZIO DI QUESTA DA PARTE DEL GIUDICE - NON VIOLA L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Come la Corte costituzionale ha gia' affermato nella sent. n. 17 del 1973, l'attivita' esplicata dal Ministero per la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non e' in alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale, ne' incide sul libero ed indipendente esercizio di questa da parte del giudice, per cui, in mancanza dei profili nuovi e di ragioni che possano indurre a mutare avviso in proposito, deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata con riguardo all'istituto dell'autorizzazione a procedere nell'assunto che esso contrasti, di per se', con l'art. 102 della Costituzione.
AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - NON VIOLA L'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (NELLA MISURA IN CUI CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA GARANTITA A TUTTI I MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale relativa al terzo comma dell'art. 313 cod. pen., limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere al Ministro per la giustizia anziche' al Consiglio superiore della Magistratura, sollevata per contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, ha gia' trovato soluzione nel senso della infondatezza nella precedente giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 22 del 1959, esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sent. n. 91 del 1971): cio', peraltro, nella misura in cui la disposizione costituzionale invocata come parametro ha significato confermativo del principio della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma l'indipendenza del singolo giudice nell'atto di giudicare e pertanto non incide sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario complessivamente riguardato, non c'e' motivo per giungere a diversa conclusione, quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine giudiziario.
MAGISTRATURA - ORDINE GIUDIZIARIO - POSIZIONE NEL SISTEMA COSTITUZIONALE - DIVERSITA' DA QUELLA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - NON SUSSISTE L'IDENTITA' DI RATIO CHE DOVREBBE GIUSTIFICARNE LA SPETTANZA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ANZICHE' AL MINISTRO. (COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA).
La posizione dell'ordine giudiziario nel sistema costituzionale e' diversa da quella della Corte costituzionale, qual e' stata precisata nella sent. n. 15 del 1969, e non sussiste percio' quella identita' di ratio che dovrebbe condurre ad identiche conclusioni quanto alla spettanza del potere di autorizzazione a procedere in ordine a reati di vilipendio nei confronti di tali istituzioni, puramente e semplicemente sostituendosi alla Corte, immediatamente offesa dal reato cui si riferiva l'anzidetta sentenza, il Consiglio superiore della Magistratura allorche' il vilipendio sia invece diretto contro l'ordine giudiziario.
VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - IPOTESI DI VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE O DELLA CORTE COSTITUZIONALE ED IPOTESI DI VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - DIFFERENZE.
Nelle ipotesi di vilipendio delle Assemblee legislative o della Corte costituzionale si ha perfetta e piena coincidenza tra l'organo al quale spetta, a maggior tutela della propria indipendenza anche colta nelle sue manifestazioni esteriori, la valutazione dell'opportunita' politica di consentire o meno il proseguimento dell'azione penale; mentre, a differenza dalla Corte costituzionale e dalle Camere, l'ordine giudiziario non e' un collegio, ne' comunque un organo singolo, anche se complesso, idoneo a porsi come titolare di un interesse pubblico differenziato e specializzato, ad un tempo leso dal vilipendio e suscettibile di ricevere un danno maggiore della stessa offesa dallo svolgimento di un processo a carico dei responsabili del reato.