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((Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza)). Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. ((Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1988, N. 327)). Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia.

Testo in vigore dal 24 agosto 1988 al 30 luglio 1993

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/2019

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

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  • Ordinanza n. 124/2004

    Questione infondata
    20 aprile 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui – alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – consente l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena e ciò anche quando, come nella ipotesi del giudizio ‘a quò, si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto. Infatti, deve essere distinto il momento deliberativo dal momento esecutivo della misura in questione, poiché l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà avere inizio solo quando lo stato di detenzione sia venuto a cessare; fatta salva la possibilità di chiedere la revoca della misura stessa nel caso in cui l’obiettivo della rieducazione, che l’art. 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena, si sia in concreto realizzato. Né la ritenuta “afflizione aggiuntiva” può recare ‘vulnus’ al parametro costituzionale invocato, attesa la distinta funzione della misura di prevenzione non assimilabile a quella della pena, come, peraltro, la stessa Carta costituzionale, consentendo il sistema del “doppio binario” tra pene e misura di sicurezza, riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto.

    Art. 27 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 106/1993

    Questione inammissibile
    19 marzo 1993

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare sulla rilevanza, non offre elementi atti a consentire una completa valutazione della fattispecie, ne' quindi a stabilire quale delle ipotesi di pericolosità previste dall'art. 1, della legge n. 1423 del 1956, essa specificatamente riguardi, cosicché il richiesto giudizio di costituzionalità finisce col rivestire nel giudizio 'a quò un'efficacia meramente ipotetica.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1988

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1982 al 24 agosto 1988. 35 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Alle persone indicate tolto: nell'art. 1 aggiunto: nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante tolto: la diffida del questore aggiunto: l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica tolto: o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione … soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi tolto: di particolare pericolosita', puo' essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune. Nei casi di grave pericolosita' e quando aggiunto: in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno tolto: in un determinato comune aggiunto: nel comune di residenza o di dimora abituale. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1988, N. 327. Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3 · fonte del testo