Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1993 al 10 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →
Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1. 3 L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva. 5 6 L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile. L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale con sentenza del 6 - 18 luglio 1989, n. 409 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni".
Corte costituzionale
5La Corte costituzionale con sentenza del 16 - 19 dicembre 1991, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1991, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare".
Corte costituzionale
6La Corte costituzionale con sentenza del 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".
Testo in vigore dal 5 agosto 1993 al 10 dicembre 1993
