Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1993 al 10 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1. 3 L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva. 5 6 L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile. L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale con sentenza del 6 - 18 luglio 1989, n. 409 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni".

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale con sentenza del 16 - 19 dicembre 1991, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1991, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare".

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale con sentenza del 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".

Testo in vigore dal 5 agosto 1993 al 10 dicembre 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 382/1997

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali è stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <<benefici>>, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva -, tuttavia, ciò che appare decisivo ai fini del presente giudizio di costituzionalità è la stretta connessione tra le due fattispecie e l'identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei fatti che esse prevedono: identità di valutazione che si esprimeva originariamente nell'identità di pene, stabilita l'una con una formula di rinvio all'altra (<<Alla stessa pena soggiace ...>>). Ne consegue che il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che, in relazione comparativa col reato previsto dall'art. 151 c.p.m.p., ha già più che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 8, risulta manifestamente privo di razionalità. - V. S. n. 422/1993, nella quale si sottolinea che le due ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 sono dotate ciascuna di una propria autonoma ragion d'essere. - Cfr., pure, 'ex plurimis', S. nn. 84/1997, 313/1995 e 341/1994, nelle quali si rileva, tra l'altro, che la valutazione sull'arbitrarietà delle scelte legislative, nei limiti dell'evidenza, compete alla Corte, senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del legislatore. red.: G. Leo

    Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/1997

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l'art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perché determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari, valgono normalmente come benefici (sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perché è incongrua rispetto alla sua 'ratiò, inequivocabilmente orientata dall'intento di evitare che l'integrazione della fattispecie di reato di cui al secondo comma dell'art. 8 (obiezione totale) possa avvenire più di una volta nell'ambito della vicenda personale di ciascun obiettore; ed in quanto - nella ipotesi in cui (come nella disciplina impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua discrezionalità, ritenga che l'ordinato vivere sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente ed incondizionatamente all'adempimento dei doveri di solidarietà, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza - siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della signoria individuale sulla propria coscienza, la quale può non essere disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall'ordinamento, è vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa, introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta signoria. - S. nn. 53/1967, 164/1985, 194/1987, 409/1989, 470/1989, 467/1991, 343/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 343/1993

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1993

    Nel censurare la mancata estensione a coloro che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo delle clausole di esonero dal servizio di leva previste dall'art. 8, terzo comma, l. n. 772/1972 per coloro che rifiutano il servizio adducendo motivi di coscienza, il giudice 'a quò, al fine di radicare correttamente nell'ordinamento normativo la pronuncia addittiva volta all'estensione della clausola di esonero, ha giustamente collegato tale disposizione con altre delineanti figure di reato militare; nell'operare tale riferimento, tuttavia, ha (erroneamente) aggiunto all'art. 148 c.p.m.p., prevedente il reato di diserzione contestato all'imputato, anche l'art. 151 c.p.m.p., prevedente il reato di mancanza alla chiamata in ordine al quale, però, l'imputato era stato già condannato. Pertanto, in ossequio al principio secondo cui nel giudizio incidentale di costituzionalità la rilevanza della questione va valutata solo rispetto al giudizio 'a quò, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale all'art. 8, terzo comma, l. 15/12/1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 Cost..

    Art. 148 c.p. · Art. 151 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art8 · fonte su Normattiva