Art. 92
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 58 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
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Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
12 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - SANZIONI - APPLICAZIONE DI SOPRATTASSA DEL QUARANTA PER CENTO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO, NELLA QUALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA E' ESCLUSA SE E' PROVATO DAL CONTRIBUENTE CHE L'INADEMPIMENTO E' STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' ECONOMICA - NATURA DEROGATORIA DELLA NORMA ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza e' stata determinata da impossibilita' economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non puo' quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparita' di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, e' comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosita' dovuta a impossibilita' economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro gia' avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - I.R.PE.G. ED I.LO.R. - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO LE PRESCRITTE SCADENZE - PREVISIONE NEL DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI UNA SOPRATTASSA DEL QUARANTA PER CENTO - ELUSIONE DEL CRITERIO DELLA LEGGE DI DELEGA CIRCA LA PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI ALL'ENTITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA TARDIVO PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'ESATTORIA E PAGAMENTO AD ESATTORIA INCOMPETENTE (PER IL QUALE E' PREVISTA UNA SANZIONE DA UN VENTESIMO A UN DECIMO DELLE SOMME VERSATE) - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento rientrano nella discrezionalita' del legislatore non censurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, e perche', inoltre, - a parte che anche in materia di I.R.PE.G. e di I.LO.R. il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria determinato da obiettive condizioni di incertezza, puo' dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste (cfr. art. 26, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ed, ora art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) - il versamento dell'imposta fuori termine non e' comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente. - cfr. sent. n. 84/1989 e ord. nn. 193/1989, 62/1989, 132/1988 e 941/1988. red.: A.P. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - PREVISIONE DI IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA SECONDO CUI LE SANZIONI DEVONO ESSERE COMMISURATE ALLA ENTITA' OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della questione alla stregua dell'art. 8, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, in base al quale le sanzioni amministrative previste dal censurato art. 92 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano ai contribuenti che entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte.
Riguarda anchelegge 825/1971
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RITENUTE OPERATE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONI - EQUIPARAZIONE ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile in quanto implicante scelte rimesse alla discrezionalita' del legislatore. - O. nn. 132/1988 e 954/1988.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE SU INTERESSI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 92. - COST., ARTT. 3, 76, 77.
La introduzione di un'ulteriore differenziazione - ai fini della determinazione della soprattassa - tra il ritardo oltre tre giorni e la omissione nel versamento all'esattoria di ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conti correnti, non puo` essere richiesta alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina della materia e` rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono. (Manifesta inammissibilita` delle que- stioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10, n. 11 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che parifica, ai fini dell'applicazione della soprattassa, l'omissione e il ritardo, oltre i tre giorni dalla scadenza, nel versamento all'esattoria delle ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conto correnti).
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE SU INTERESSI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' decisa nel senso della manifesta inammissibilita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento all'esattoria delle ritenute i.r.pe.f. su interessi di depositi e conto corrente. O. n. 132/1988.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO DIRETTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 76, Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento dell'imposta sul reddito, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di un limite massimo oltre il quale ritardo e omissione si equivalgono. - O. n. 132/1988
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTI DIRETTI - TERMINI - INOSSERVANZA - SANZIONI (APPLICAZIONE DI SOPRATASSA PROPORZIONALE) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perche' rivaluti alla stregua della sopravvenuta normativa in materia, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che pone a carico di chi non esegua, entro le prescritte scadenze, il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi. Infatti, a norma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, la predetta sopratassa - sulla cui applicazione per violazione dei termini di pagamento verte il giudizio a quo - non si applica ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte dovute o ritenute dovute, entro il 31 agosto 1980, termine peraltro ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982, con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PERFEZIONAMENTO DELLE SANZIONI CONNESSE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - DELEGA AL GOVERNO - ASSERITO DIFETTO DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entita' delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non puo', percio', affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 95 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DEI TRIBUTI DOVUTI - SANZIONI APPLICATE PER LA VIOLAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO - SOPRATTASSA PROPORZIONALE AI TRIBUTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - PROROGA DEI TERMINI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DELGI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53, comma primo, 76 e 77, comma primo, Cost. - dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopratassa proporzionale ai tributi stessi, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 282, le sanzioni amministrative previste dall'articolo impugnato non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, il giudizio a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del citato art. 92 d.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che la Commissione tributaria remittente accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
TRIBUTI IN GENERE - PAGAMENTO - TERMINI - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DI QUELLI SULLA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS: PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Riguarda ancheart. 8 Riscossione imposte sul redditoart. 98 Riscossione imposte sul redditoart. 7 Riscossione imposte sul redditolegge 825/1971
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in e…
ECLI:IT:COST:1994:140 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, ultimo comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle…
ECLI:IT:COST:1993:392 · leggi il testo integrale
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:325 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…
ECLI:IT:COST:1989:193 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede de…
ECLI:IT:COST:1988:954 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede d…
ECLI:IT:COST:1988:941 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
ECLI:IT:COST:1988:132 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi: dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 92 e 95 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, questione promossa dalle Commissioni Tributarie di Bassano del Grappa (r.o. n. 850/84) e d…
ECLI:IT:COST:1986:128 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRE…
ECLI:IT:COST:1986:98 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALL…
ECLI:IT:COST:1985:310 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo Prado di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIO…
ECLI:IT:COST:1984:126 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA…
ECLI:IT:COST:1983:32 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92 · fonte su Normattiva