Art. 92

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Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera C), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 20 38 Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. 8 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N. 516. 2222a E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9. 8 41 23a

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

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Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevata dal dieci al quindici per cento". Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma e' elevata al tre per cento".

D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5

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Il D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5, ha disposto (con l'art. 1) che "La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni". La L. di conversione 22 gennaio 1982, n. 5, nell'effettuare tale modifica al suddetto D.L., ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima "ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661".

D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516

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Il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1983.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

22a

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se e' stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo".

D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43

23a

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto (con l'art. 2, comma 2, numero 3)) che l'amnistia si applica per il reato di cui al presente articolo a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

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Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonche' dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento e' eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

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La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 209) che "In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento".

Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 1 aprile 1998 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92 · fonte su Normattiva