Art. 92

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1982 al 8 giugno 1982. Leggi il testo vigente →

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera C), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 20 Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. 8 Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla meta' della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9. 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevata dal dieci al quindici per cento". Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma e' elevata al tre per cento".

D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5

20

Il D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5, ha disposto (con l'art. 1) che "La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni". La L. di conversione 22 gennaio 1982, n. 5, nell'effettuare tale modifica al suddetto D.L., ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima "ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661".

Testo vigente dal 24 gennaio 1982 al 8 giugno 1982 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92 · fonte su Normattiva